Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34596/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Due lavoratori avevano agito contro la società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto alla voce retributiva denominata "agente unico" e il pagamento della relativa indennità, sostenendo di aver svolto le mansioni richieste. La Corte d'appello aveva accolto in parte l'appello di uno e integralmente quello dell'altro, condannando la società al pagamento di somme a titolo di indennità. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione degli accordi collettivi nazionali e regionali del 2010 e del verbale del 2011, assumendo che la nuova organizzazione del settore trasporti e recapito avesse superato i precedenti accordi e reso non più giustificabile la pretesa; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché i lavoratori non avrebbero provato lo svolgimento delle attività di "agente unico" nel periodo di riferimento; 3) violazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre che dell'art. 1362 c.c., per avere la Corte territoriale qualificato l'indennità come avente natura retributiva. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, richiamando il consolidato orientamento per cui l'indennità remunera le mansioni di ritiro e consegna svolte insieme a quelle di autista, ha causa retributiva e non può essere ridotta o soppressa unilateralmente, in assenza di accordo delle parti; ha inoltre rilevato che la scadenza di un accordo collettivo non elimina l'obbligo retributivo già recepito nel contratto individuale. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che esso mirava in realtà a un riesame del merito e che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. perché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto all'indennità "agente unico" e alla relativa condanna al pagamento delle somme liquidate. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 1362 c.c.

    è invocato per l'interpretazione degli accordi collettivi, ma la Corte ritiene corretta la lettura che riconosce persistenza della natura retributiva dell'indennità

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non basta una contestazione sul merito della prova

  • art. 2099 c.c.

    è richiamato per sostenere la natura retributiva dell'indennità, confermata dalla Corte

  • art. 36 Cost.

    la Corte richiama il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, affermando che la scadenza dell'accordo collettivo non elimina l'obbligo retributivo già recepito

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la comunicazione della proposta del relatore

  • art. 93 c.p.c.

    base per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • L'indennità prevista da accordi collettivi per mansioni svolte congiuntamente ad altre ha natura retributiva quando remunera una prestazione lavorativa aggiuntiva, e non può essere unilateralmente ridotta o soppressa dal datore di lavoro in assenza di concorde volontà delle parti.
  • La scadenza o il superamento di un accordo collettivo non elimina automaticamente il diritto alla retribuzione se il relativo trattamento è stato recepito nel contratto individuale o è comunque già entrato nella sfera dell'obbligazione datoriale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice di merito abbia posto l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella onerata secondo la struttura della fattispecie; non basta lamentare un errato apprezzamento delle prove o chiedere una nuova valutazione del merito in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.