Cassazione Civile, Ordinanza n. 26589/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una permuta del 19 dicembre 2008 con cui una società cedette un terreno a un'altra società, ricevendo in cambio un proprio terreno. La società cessionaria/permutante dedusse che la controparte, poi fallita, era rimasta inadempiente all'obbligo di cancellare le ipoteche gravanti sul bene entro 60 giorni; a seguito dell'azione esecutiva del creditore ipotecario, il terreno venne venduto in sede di esecuzione forzata e la ricorrente ottenne la restituzione del residuo prezzo, detratte le somme necessarie alla cancellazione delle ipoteche. Nell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. la ricorrente chiedeva l'ammissione per l'intero credito insinuato, sostenendo che, per evizione totale, ai sensi dell'art. 1553 c.c. dovesse essere riconosciuto il valore del terreno indicato nel contratto di permuta (o comunque il maggior valore sostenuto dal CTU), oltre a danni ulteriori per spese di progettazione, esecuzione di opere, recinzione, inghiaiamento e mancato utile/finanziamento. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano: omessa o insufficiente motivazione e violazione delle norme su contratto e permuta; illogicità della scelta del criterio estimativo; violazione degli artt. 1322, 1553, 1372, 1479 e 1483 c.c.; errata esclusione dei danni e delle spese; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; e, infine, erronea regolazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che, nell'ipotesi di evizione nella permuta, l'art. 1553 c.c. attribuisce al permutante evitto la scelta tra la risoluzione del contratto con restituzione della cosa data (o del suo controvalore) oppure la conservazione del contratto con diritto al pagamento del valore effettivo della cosa perduta alla data della stipula, oltre al risarcimento del danno. Ha quindi ritenuto corretto che il tribunale non si fosse basato sul valore convenzionale indicato in contratto, ma sull'effettivo valore del terreno al momento della permuta, e ha giudicato adeguatamente motivata la preferenza accordata alla seconda consulenza/valutazione estimativa. Le ulteriori censure sui danni e sulle spese sono state dichiarate inammissibili o infondate perché dirette a contestare valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi, non dedotto in modo pertinente. È stata inoltre confermata la condanna alle spese di merito e di legittimità secondo il principio di soccombenza, con aggiunta dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale che disciplina l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata proposta la domanda di ammissione del credito
"il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno"
nella permuta il permutante evitto può scegliere tra risoluzione del contratto con restituzione della cosa data (o del suo controvalore) oppure mantenimento del contratto e pagamento del valore effettivo della cosa perduta alla data della stipula; il valore non coincide con il corrispettivo convenzionale attribuito dalle parti
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'efficacia del contenuto contrattuale e sul valore convenzionale del bene, ma non accolti
richiamato dalla ricorrente per sostenere la vincolatività del valore pattuito nel contratto, ma non ritenuto decisivo
dedotto come parametro della motivazione della decisione; la Corte ha escluso il vizio motivazionale
invocato per sostenere l'autonomia contrattuale nella determinazione del valore, ma non idoneo a imporre il valore convenzionale ai fini dell'art. 1553 c.c.
richiamato in tema di garanzia per evizione, ma la Corte ha ricondotto la disciplina specifica alla permuta ex art. 1553 c.c.
richiamato dalla ricorrente in materia di evizione, ma non applicato in modo sostitutivo rispetto alla disciplina speciale della permuta
richiamato per il risarcimento del danno conseguenza dell'inadempimento/evizione
richiamato per la liquidazione equitativa dei danni, ma le censure sono state reputate generiche e non scrutinabili in cassazione
invocati per contestare la valutazione delle prove e delle risultanze peritali; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché dirette a rivalutare il merito
le spese seguono la soccombenza e sono regolate in base all'esito finale del giudizio, a prescindere dalle ragioni interne della decisione
menzionato solo con riferimento al procedimento cautelare accessorio, poi assorbito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nella permuta, se il permutante ha sofferto l'evizione ma non chiede la restituzione del bene dato, il suo diritto non si commisura al prezzo o al valore convenzionalmente attribuito nel contratto, bensì al valore effettivo della cosa evitta alla data della stipula, oltre al risarcimento del danno.
- La disciplina dell'art. 1553 c.c. è speciale rispetto alle regole generali sulla vendita e sulla garanzia per evizione: il richiamo alle norme della vendita opera in via residuale e non consente di sostituire al valore effettivo del bene il corrispettivo pattuito dalle parti.
- Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio purché dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della propria preferenza estimativa; la censura di omessa o illogica motivazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
- In cassazione non sono sindacabili le contestazioni che mirano solo a rimettere in discussione l'accertamento del fatto e la quantificazione del danno compiuti dal giudice di merito, salvo il vizio di omesso esame di fatti decisivi ritualmente dedotto.
- La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza finale: la parziale fondatezza di singoli profili argomentativi non impedisce la condanna alle spese se l'opposizione o il ricorso vengono complessivamente rigettati.
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