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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11025/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa per un furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per omessa declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza di secondo grado. Con il secondo motivo ha denunciato manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità penale, assumendo che la decisione si fondasse sul travisamento delle emergenze istruttorie e chiedendo, in sostanza, una diversa valutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione, osservando che alla data del giudizio di appello il reato non era ancora estinto, trattandosi di furto pluriaggravato accertato il 17 luglio 2013 con prescrizione prevista per il 17 gennaio 2026. Ha poi dichiarato inammissibile anche la censura sulla motivazione, perché diretta non a evidenziare un vizio logico giuridicamente rilevante, ma a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 624, 625 n. 2 e 7 c.p.

    norme che individuano il furto e le aggravanti contestate; nel caso concreto è qualificato come furto pluriaggravato.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura autonoma delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito.

  • L. 20 febbraio 2006, n. 46

    richiamata per affermare che, pur dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., resta preclusa alla Cassazione la rivalutazione del fatto e delle prove.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione della prescrizione è infondata se, alla data della decisione impugnata, il termine estintivo non risulta ancora maturato in base alla data di consumazione del reato e al relativo termine massimo di prescrizione.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: in sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l'adozione di una ricostruzione alternativa dei medesimi fatti.
  • La censura di manifesta illogicità è ammissibile solo se si confronta specificamente con l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata; non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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