Cassazione Civile, Ordinanza n. 12193/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
Un socio di cooperativa impugnava la delibera assembleare con cui era stato escluso dalla compagine sociale per conflittualità con gli altri soci e per asseriti inadempimenti contrattuali. In primo grado il tribunale aveva ritenuto legittima l'esclusione; in appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione il socio articolava cinque motivi: (1) lamentava un vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello, sostenendo che la corte avesse eluso il dato normativo e mal interpretato l'art. 2533 c.c.; (2) deduceva la violazione dell'art. 2533 c.c. e dello statuto, sostenendo che l'esclusione sarebbe dovuta essere deliberata solo dagli amministratori e non dall'assemblea, in mancanza di una previsione statutaria espressa; (3) contestava la validità della delibera del consiglio di amministrazione per asseriti vizi di convocazione e per l'assenza di una riunione totalitaria prevista dallo statuto; (4) censurava la valutazione di merito circa la sussistenza del giustificato motivo di esclusione, invocando anche l'art. 7 l. n. 300/1970 e il mancato rispetto delle risultanze istruttorie; (5) denunciava la mancata assunzione dell'interrogatorio formale, sostenendo che fosse stato già ammesso dal giudice istruttore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d'appello non era né apparente né viziata ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. Ha dichiarato inammissibili o comunque prive di decisività le censure centrali sui poteri dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, rilevando che la ratio decidendi della corte territoriale era duplice: da un lato, l'inammissibilità dell'appello per mancata effettiva censura della motivazione di primo grado; dall'altro, in ogni caso, la presenza di una delibera del consiglio di amministrazione idonea a sorreggere l'esclusione anche ove la delibera assembleare fosse invalida. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché diretto a contestare un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, e comunque carente di specificità quanto alla dedotta mancata comunicazione del licenziamento. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, sia perché in una situazione di doppia conforme non era deducibile il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza specifica dimostrazione della diversità delle basi fattuali delle due decisioni, sia perché il mancato espletamento dell'interrogatorio formale non era censurabile nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La motivazione è nulla solo se manca il percorso logico-giuridico che sorregge la decisione; non basta una motivazione sintetica o essenziale se consente di comprendere la ratio decidendi.
L'esclusione del socio di cooperativa è deliberata dagli amministratori, salvo che l'atto costitutivo/statuto attribuisca il potere all'assemblea; lo statuto può spostare il potere in via esclusiva all'assemblea, ma l'assemblea può anche deliberare in via concorrente quando il testo statutario non escluda tale potere.
artt. 32 e 33 dello Statuto della Cooperativa Pescatori Casarossa soc. coop. a r.l.
Nel caso esaminato non sono stati ritenuti idonei a escludere il potere dell'assemblea di deliberare l'esclusione, perché non contenevano una deroga ostativa nel senso prospettato dal ricorrente.
art. 34 dello Statuto della Cooperativa Pescatori Casarossa soc. coop. a r.l.
Non risultava prevista la necessità della sottoscrizione da parte di tutti gli amministratori per la validità della delibera del consiglio; la firma del presidente e del segretario è stata ritenuta sufficiente in assenza di diversa previsione statutaria.
Richiamato dal ricorrente per contestare la convocazione e il funzionamento del consiglio, ma la censura è stata ritenuta priva di decisività rispetto alla ratio decidendi.
Evocato in relazione alla convocazione dell'assemblea e alla riunione totalitaria, ma la Corte ha valorizzato la clausola statutaria che consentiva la validità dell'assemblea con la presenza di tutti i soci e senza opposizione alla trattazione.
Citato dal ricorrente per analogia sulle riunioni totalitarie, ma non decisivo nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento espulsivo/disciplinare, ma la Corte non ha accolto la censura.
Chi deduce un vizio deve indicare specificamente dove il fatto processuale o la questione siano stati introdotti nel giudizio di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
È il parametro utilizzato per denunciare violazioni di legge, ma non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
È il parametro invocato per il vizio di motivazione apparente, che tuttavia non ricorre quando la sentenza esplicita il proprio ragionamento in modo comprensibile.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
In presenza di sentenza d'appello conforme a quella di primo grado, opera la preclusione alla deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., secondo la disciplina della doppia conforme applicabile ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di esclusione del socio di cooperativa, l'art. 2533 c.c. va letto nel senso che lo statuto può attribuire il potere all'assemblea in via esclusiva, ma la mancanza di una previsione espressa non esclude, di per sé, la deliberazione assembleare in via concorrente con l'organo amministrativo, se la disciplina interna non la preclude.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste se la decisione espone, anche sinteticamente, il fondamento della propria conclusione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, poiché la scelta delle prove ritenute decisive spetta al giudice di merito.
- La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri specificamente che le due decisioni si fondano su distinte ragioni di fatto.
- Le censure che non aggrediscono tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata sono inammissibili per difetto di decisività.
- Quando lo statuto prevede una clausola di validità dell'assemblea in presenza di tutti i soci e in assenza di opposizioni alla trattazione, l'assemblea può considerarsi validamente costituita anche se la convocazione formale non sia stata eseguita secondo il procedimento ordinario.
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