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Sentenza

Sentenza del 16/12/2019 n. 33219 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2007-2011. Il Comune sosteneva, tra l'altro, che la contribuente avesse introdotto tardivamente la questione del mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente; che la CTR avesse pronunciato ultrapetita o omesso di esaminare alcune censure; che tale garanzia non fosse applicabile alla Tarsu e che il sopralluogo comunale, limitato all'acquisizione di planimetrie, non costituisse una vera verifica fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto che la contestazione relativa alla mancata indicazione delle ragioni di urgenza implicasse già, nel ricorso introduttivo, la violazione del termine di 60 giorni, sicché le successive precisazioni della contribuente costituivano mera illustrazione e non domanda nuova. Ha inoltre stabilito che la garanzia del termine dilatorio si applica anche ai tributi comunali e agli accessi brevi finalizzati alla sola acquisizione di documenti, quando vi sia un accesso autoritativo ai locali del contribuente. Gli avvisi notificati prima della scadenza del termine, in assenza di specifiche ragioni di urgenza, sono quindi illegittimi. Il Comune è stato condannato a rimborsare a G.I. S.r.l. 10.000 euro di spese processuali, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.

    Il termine di 60 giorni opera anche per gli accessi brevi e per gli accertamenti relativi a tributi comunali come la Tarsu, purché vi sia stato un accesso autoritativo ai locali del contribuente e debba essere redatto un verbale di chiusura. L'atto notificato prima della scadenza è illegittimo se non sono indicate concrete e specifiche ragioni di urgenza.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 1, 7 e 9

    Le garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente costituiscono principi generali dell'ordinamento e si applicano agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche fiscali di ogni genere, non soltanto ai tributi erariali.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73

    La disposizione è stata invocata dal Comune nel sostenere la peculiarità degli accessi finalizzati alla determinazione della superficie tassabile Tarsu, ma la Corte ha ritenuto che tale peculiarità non escluda le garanzie procedimentali previste dallo Statuto del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice interpreta la domanda alla luce del suo contenuto sostanziale: la denuncia della mancata indicazione dell'urgenza comprendeva anche la contestazione della notifica dell'avviso prima della scadenza dei 60 giorni.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione accede ai locali del contribuente, anche solo per acquisire documenti o planimetrie, l'accesso può far scattare le garanzie dello Statuto del contribuente, incluso il termine di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni.
  • Un avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei 60 giorni è illegittimo salvo che l'amministrazione indichi nell'atto specifiche, concrete e motivate ragioni di urgenza.
  • La disciplina del termine dilatorio non è limitata ai tributi erariali, ma può applicarsi anche ai tributi locali, tra cui Tarsu e Tia.
  • La contestazione dell'assenza di ragioni di urgenza può essere interpretata come comprensiva della contestazione della notifica anticipata dell'avviso; le precisazioni successive non costituiscono necessariamente una domanda nuova.
  • Per valutare la validità dell'accertamento occorre verificare la data dell'accesso, la data di chiusura delle operazioni o di consegna del verbale, la data di notifica dell'avviso e l'eventuale motivazione dell'urgenza.

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