Sentenza del 16/12/2019 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Agevolazioni - "Tremonti ambientale"- Cumulo con altra agevolazione ambientale - Dichiarazione integrativa - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR 600/1973, con cui l'Amministrazione aveva recuperato un minor credito IRES di euro 2.167.114, oltre a sanzioni e interessi. Il recupero derivava dall'utilizzo, mediante dichiarazione integrativa relativa al 2013, dell'agevolazione cosiddetta "Tremonti ambientale" prevista dall'articolo 6, comma 13, della legge 388/2000. La società aveva inizialmente omesso prudenzialmente la detassazione, a causa dell'incertezza sulla cumulabilità con la tariffa incentivante GSE; tale incertezza era stata superata dal DM 5 luglio 2012. L'Ufficio contestava principalmente la possibilità di avvalersi dell'agevolazione tramite dichiarazione integrativa, la sussistenza dei requisiti soggettivi e documentali e il requisito di indipendenza della società.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione di primo grado favorevole alla società, ritenendo legittima la dichiarazione integrativa. Il Collegio ha riconosciuto che la dichiarazione dei redditi è emendabile anche per errori interpretativi e che, in presenza di obiettiva incertezza normativa, buona fede e comportamento prudenziale, l'omessa indicazione iniziale dell'agevolazione costituisce un errore scusabile. È stata inoltre ritenuta applicabile retroattivamente la disciplina che consente di correggere errori od omissioni dichiarative. Le contestazioni dell'Ufficio sui presupposti, sulla documentazione e sull'indipendenza sono state giudicate generiche o infondate. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Articolo 6, comma 13, legge 388/2000
Agevolazione consistente nella detassazione del reddito d'impresa per la componente ambientale degli investimenti.
L'agevolazione può essere riconosciuta quando risultano sussistenti i presupposti sostanziali, anche se non è stata indicata nella dichiarazione originaria, purché l'omissione sia riconducibile a un errore interpretativo scusabile e non a finalità elusive.
Articolo 2, comma 8-bis, DPR 322/1998
La dichiarazione integrativa può essere utilizzata per correggere errori od omissioni dichiarative e, nel caso esaminato, costituisce uno strumento legittimo per far valere successivamente un'agevolazione inizialmente non richiesta.
Articolo 5, decreto-legge 193/2016
La disposizione, ritenuta retroattiva perché recepisce principi già affermati dalla Cassazione, riconosce al contribuente la facoltà di emendare errori od omissioni delle dichiarazioni, anche quando l'errore riguarda l'interpretazione della legge e non soltanto calcoli aritmetici.
Articolo 36-bis, DPR 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni, ma non consente di recuperare automaticamente un'agevolazione quando la spettanza sostanziale del beneficio non è stata adeguatamente contestata dall'Ufficio.
Articolo 2697 codice civile
Ripartisce l'onere della prova; nel caso concreto, tuttavia, le contestazioni dell'Ufficio sulla documentazione e sui parametri utilizzati sono state considerate generiche rispetto alla relazione tecnica e alla perizia prodotte dalla società.
DM 5 luglio 2012
Ha contribuito a chiarire la cumulabilità tra la tariffa incentivante fotovoltaica e la detassazione ambientale prevista dalla legge 388/2000, superando l'incertezza interpretativa che aveva indotto la società a non applicare inizialmente il beneficio.
DM 18 settembre 1997 e DM 18 aprile 2005
Sono stati esaminati con riferimento ai requisiti soggettivi e al requisito di indipendenza delle PMI. Il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina più recente, che consentiva di considerare indipendente la società partecipata da capitale di rischio entro il limite previsto.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378/2016
La dichiarazione dei redditi è un atto emendabile dal contribuente per qualsiasi errore, inclusi gli errori interpretativi, e non soltanto per errori numerici o di calcolo.
Massime di principio
- Un'agevolazione fiscale non dovrebbe essere negata per il solo fatto di non essere stata indicata nella dichiarazione originaria quando il contribuente dimostra la sussistenza dei requisiti sostanziali e corregge l'omissione mediante dichiarazione integrativa o altra procedura ammessa.
- L'errore interpretativo può essere considerato scusabile quando deriva da un'obiettiva incertezza normativa, soprattutto se il contribuente ha agito in modo prudenziale, trasparente e non elusivo.
- La dichiarazione integrativa può consentire di far valere anche agevolazioni inizialmente omesse, salvo specifiche decadenze previste dalla legge, termini scaduti o carenza dei requisiti sostanziali.
- In caso di incentivi ambientali cumulabili, è necessario verificare la disciplina vigente al momento dell'investimento e gli eventuali chiarimenti normativi successivi, documentando il calcolo del beneficio con perizie e relazioni tecniche idonee.
- L'Amministrazione finanziaria deve contestare in modo specifico e motivato i requisiti dell'agevolazione; contestazioni generiche su documentazione, parametri o quantificazione possono non essere sufficienti a giustificare il recupero.
- Il principio di buona fede opera reciprocamente nei rapporti tra contribuente e Amministrazione e impone di evitare interpretazioni meramente formalistiche quando risultano rispettati i presupposti sostanziali del beneficio.
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