Sentenza del 16/12/2019 n. 1348 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società xxx S.r.l. in liquidazione tre avvisi di accertamento, relativi agli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, per l'omesso versamento della ritenuta del 12,5% sugli utili corrisposti al socio B.L.A., titolare di una partecipazione non qualificata. I soci hanno impugnato gli avvisi sostenendo di non aver ricevuto somme dalla liquidazione e invocando gli artt. 2495 c.c. e 36 del D.P.R. 602/1973, nonché la mancata contestazione di una loro specifica responsabilità personale.
La decisione
L'appello è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva. Gli avvisi erano stati notificati alla società xxx S.r.l. in liquidazione, unica soggetto legittimato ad agire e resistere in giudizio rispetto a tali atti, e non direttamente ai soci. È stata inoltre confermata la legittimità degli avvisi emessi nei confronti della società. La sentenza ha precisato che l'estinzione civilistica della società non elimina, ai fini tributari e processuali, la sua capacità e soggettività necessarie per l'accertamento e la riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 del Codice civile
La norma disciplina gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e la responsabilità dei soci per i debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Tuttavia, nel caso concreto, non è stata esaminata nel merito la responsabilità dei soci, poiché gli stessi non erano i destinatari degli avvisi e difettavano di legittimazione passiva.
Art. 36 del D.P.R. 602/1973
Prevede specifiche ipotesi di responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per obbligazioni tributarie della società. La sentenza ha ritenuto irrilevante, in questa fase, l'assenza di una contestazione diretta ai soci, poiché gli avvisi erano stati emessi nei confronti della società.
Art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014
L'estinzione della società non impedisce, per un determinato periodo e ai fini fiscali, lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso relative a tributi, contributi, sanzioni e interessi.
Art. 10 del D.Lgs. 546/1992
Individua i soggetti legittimati a stare in giudizio nel processo tributario. Nel caso concreto, la legittimazione spettava alla società destinataria degli avvisi, non ai soci che li avevano impugnati personalmente.
Artt. 18 e 21 del D.Lgs. 546/1992
Disciplinano il ricorso tributario e i relativi requisiti e termini. Sono stati richiamati dall'Agenzia a sostegno dell'inammissibilità dei ricorsi.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 6743/2015
È stata richiamata per sostenere che l'estinzione civilistica della società non determina automaticamente il venir meno della sua capacità e soggettività processuale ai fini dell'accertamento e della riscossione tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario deve impugnare l'atto il soggetto al quale l'atto è stato formalmente notificato; il socio non può sostituirsi alla società destinataria dell'accertamento senza una specifica legittimazione.
- La cancellazione o estinzione civilistica di una società non impedisce necessariamente all'Amministrazione finanziaria di proseguire l'attività di accertamento e riscossione nei limiti previsti dalla normativa tributaria.
- La responsabilità personale dei soci per debiti fiscali della società deve essere contestata e fondata su una specifica base normativa, come l'art. 36 del D.P.R. 602/1973, e non deriva automaticamente dalla sola qualità di socio.
- La mancata percezione di somme in sede di liquidazione può essere rilevante per escludere la responsabilità patrimoniale del socio ai sensi dell'art. 2495 c.c., ma tale questione deve essere fatta valere nel giudizio corretto e da un soggetto legittimato.
- Quando un atto tributario è intestato alla società, è necessario distinguere tra la legittimità dell'accertamento nei confronti della società e l'eventuale successiva responsabilità personale di soci, liquidatori o amministratori.
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