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Sentenza

Sentenza del 16/12/2019 n. 1325 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Interpretazione sostanziale degli adempimenti richiesti dall'art. 22 D.Lgs. 546/92 - Querela di falso in sede di giudizio tributario - Atto di autotutela dell'Ufficio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'interpretazione degli adempimenti previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, in particolare il deposito dell'originale del ricorso notificato entro trenta giorni, nonché la proponibilità della querela di falso nel giudizio tributario e la validità di un atto di autotutela dell'Ufficio. È stato sostenuto che gli errori meramente formali nella notificazione o nel deposito non determinano automaticamente l'inammissibilità quando non arrecano un concreto pregiudizio alla controparte. La querela di falso è invece manifestamente inammissibile davanti al giudice tributario quando riguarda atti la cui cognizione spetta al tribunale civile o quando non individua specificamente gli atti muniti di fede privilegiata.

La decisione

Il principio applicato è quello dell'interpretazione restrittiva delle cause di inammissibilità: l'inversione tra notificazione e deposito dell'originale può costituire una mera irregolarità, se il ricorso è comunque identificabile e la controparte non subisce un pregiudizio effettivo. La querela di falso deve essere dichiarata manifestamente inammissibile nei casi privi dei presupposti processuali indicati. L'atto di autotutela dell'Ufficio non è nullo quando rettifica il debito tributario per evitare una duplicazione dell'imposizione a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 22 D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla proposizione, a pena di inammissibilità.

    La sanzione dell'inammissibilità deve essere interpretata restrittivamente. L'inosservanza di una formalità non comporta automaticamente l'inammissibilità se l'atto ha raggiunto il suo scopo e non ha arrecato un concreto pregiudizio processuale alla controparte.

  • Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 17533 del 28 maggio 2019

    Nel processo tributario non può considerarsi inammissibile il ricorso introduttivo qualora il contribuente abbia errato nell'effettuazione della notifica, trattandosi di una mera irregolarità.

    L'errore nell'ordine tra notificazione e deposito dell'atto è una mera irregolarità quando il ricorso resta identificabile, il contraddittorio è salvaguardato e non deriva alcun pregiudizio effettivo alla controparte.

  • Disciplina della querela di falso nel codice di procedura civile

    La querela di falso relativa ad atti dotati di fede privilegiata appartiene alla competenza del giudice civile e deve indicare specificamente gli atti la cui autenticità viene contestata; in mancanza, la domanda è manifestamente inammissibile davanti al giudice tributario.

  • Principi in materia di autotutela tributaria

    L'atto con cui l'Ufficio rettifica il debito tributario per eliminare una duplicazione d'imposta è legittimo e non nullo, purché persegua la corretta determinazione dell'obbligazione tributaria.

Massime di principio

  • Le cause di inammissibilità nel processo tributario devono essere applicate in modo restrittivo e non possono fondarsi su irregolarità meramente formali prive di un concreto pregiudizio per il contraddittorio o per il diritto di difesa.
  • Quando un atto processuale è comunque identificabile, tempestivo nella sostanza e ha raggiunto lo scopo della notificazione o del deposito, l'errore formale può essere trattato come mera irregolarità.
  • La querela di falso non può essere utilizzata davanti al giudice tributario per contestare atti la cui cognizione appartiene al tribunale civile; occorre inoltre indicare con precisione gli atti muniti di fede privilegiata e la falsità contestata.
  • Un atto di autotutela dell'Amministrazione che riduce o rettifica il debito fiscale per evitare una duplicazione impositiva è, in linea generale, funzionale alla corretta imposizione e non è nullo per il solo fatto di modificare una precedente pretesa.
  • La valutazione deve comunque considerare il concreto pregiudizio: se l'irregolarità compromette la certezza dell'atto, la tempestività del ricorso o il diritto di difesa della controparte, la sanzione processuale può invece essere applicata.

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