Cassazione Civile, Sentenza n. 123/2020 del 08/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia riguardava il riscatto agrario di un fondo di 69,80 are, alienato dal proprietario a una confinante dopo che alla ricorrente, conduttrice del fondo, era stata notificata la proposta di acquisto. Il Tribunale di Chiavari aveva rigettato la domanda di retratto agrario e la Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 28 giugno 2017, aveva confermato tale decisione, rilevando che non era stata provata la coltivazione del fondo da parte della ricorrente nel biennio anteriore alla vendita. La ricorrente ha proposto dieci motivi: (1) violazione dell’art. 183, comma 5, c.p.c. per la declaratoria d’inammissibilità di una domanda possessoria; (2) in subordine, nullità per carenza di motivazione e omesso esame di fatto decisivo sul rigetto di uno specifico motivo d’appello; (3) violazione dell’art. 8 della L. 590/1965, sostenendo che la coltivazione richiesta potesse essere anche potenziale; (4) omesso esame del fatto che la mancata coltivazione sarebbe stata causata dolosamente dall’acquirente; (5) in alternativa, violazione dell’art. 8 della L. 590/1965 per avere ritenuto necessario l’effettivo esercizio della coltivazione nel biennio precedente; (6) violazione degli artt. 8 e 31 della L. 590/1965 e dell’art. 2135 c.c., per non avere ricompreso la silvicoltura tra le attività agricole; (7) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2713 c.c. per la mancata valutazione delle fotografie del fondo come prove legali; (8) violazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c. in relazione alla mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio; (9) violazione degli artt. 254 e 257 c.p.c. per la mancata rinnovazione o il mancato confronto delle testimonianze; (10) omesso esame delle dimensioni della famiglia coltivatrice e della relativa forza lavoro.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte d’appello aveva motivato adeguatamente sull’inammissibilità delle ulteriori domande, rilevando che la ricorrente conosceva da tempo la situazione possessoria e che la controparte non aveva formulato domande tali da giustificare una modifica delle conclusioni. Il terzo motivo non ha condotto alla cassazione: la disciplina richiede una coltivazione effettiva e attuale, svolta in forza di un titolo idoneo, e non una coltivazione meramente potenziale o di fatto; lo sfalcio dell’erba, di per sé equivoco e compatibile con attività svolte a diverso titolo, non provava la qualità di affittuaria né la coltivazione richiesta. Il quarto motivo, sull’asserita condotta dolosa dell’acquirente, non era utilmente proponibile in ragione del regime d’impugnazione applicabile alla sentenza d’appello e, comunque, la Corte territoriale aveva esaminato la questione ritenendola irrilevante. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non risultava provata la coltivazione nel biennio anteriore alla vendita. Il sesto è inammissibile: la censura sulla silvicoltura non contestava la ragione decisiva della sentenza, ossia la mancata deduzione e prova della coltivazione dei due mappali boschivi. Il settimo è inammissibile perché le fotografie non sono prove legali e il motivo non indicava quali circostanze non contestate avrebbero dovuto dimostrare; era inoltre volto a sostenere la richiesta di consulenza tecnica. L’ottavo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo chiarito a cosa fosse diretta la consulenza; la mancata riproposizione nelle conclusioni, indicata dalla Corte d’appello come ragione del diniego, non era tecnicamente corretta, ma la censura non consentiva comunque di accogliere il motivo. Il nono è inammissibile: la scelta delle testimonianze rilevanti e la decisione discrezionale di non procedere al confronto tra testimoni non sono censurabili in sede di legittimità nei termini prospettati. Il decimo è inammissibile per formulazione apodittica e mancata indicazione della composizione della famiglia e della forza lavoro concretamente disponibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
La G., sulla base degli atti, doveva ritenersi essere a conoscenza della situazione di fatto, nel senso del possesso della B., da tempo e in ogni caso la convenuta in primo grado, ossia la B., non aveva proposto alcuna domanda che giustificasse la modifica delle conclusioni già prese da parte della G..
La Corte ritiene legittimo il mancato esame delle ulteriori domande alla luce della conoscenza della situazione di fatto da parte dell’attrice e dell’assenza di domande della convenuta che giustificassero la modifica delle conclusioni.
art. 8, comma 1, L. 26 maggio 1965, n. 590
Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria (e, quindi, di riscatto) agli affittuari, ai mezzadri e ai coloni o compartecipanti, la L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 1, richiede, con riferimento al requisito temporale della coltivazione da almeno due anni, che la coltivazione avvenga in virtù di un titolo valido, che sia cioè idoneo a giustificare la coltivazione diretta del fondo, senza che si possa attribuire rilievo ad una coltivazione considerata per se stessa, in mancanza di uno specifico nesso con un rapporto siffatto, per cui non può essere invocata una coltivazione di fatto anche nel periodo anteriore.
Il diritto di prelazione e di riscatto presuppone che la coltivazione diretta sia effettiva e svolta da almeno due anni in forza di un titolo valido idoneo a giustificarla; la sola coltivazione di fatto, priva di collegamento con tale rapporto, non è sufficiente.
art. 8, L. 26 maggio 1965, n. 590
La Corte territoriale non ha, peraltro, escluso che in capo alla G. difettasse la qualità di coltivatrice diretta in assoluto, ma, sulla base delle risultanze di causa, lo ha escluso, con riferimento al fondo oggetto della richiesta di prelazione e nell’ambito temporalmente rilevante di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8.
La verifica della qualità rilevante ai fini della prelazione va riferita al fondo specifico per il quale è chiesto il riscatto e al periodo temporale stabilito dalla norma, non alla qualificazione generale della richiedente come coltivatrice diretta.
art. 8, L. 26 maggio 1965, n. 590
La Corte territoriale non ha, tuttavia, escluso integralmente la possibilità di coltivazione per i fondi boschivi, ma ha evidenziato che la G. non aveva dedotto e provato che i due mappali (nn. (OMISSIS)) fossero stati oggetti di coltivazione.
La questione della riconducibilità della silvicoltura alla coltivazione non supera la necessità di dedurre e provare che i fondi specificamente interessati siano stati effettivamente coltivati.
La categoria delle prove legali, la cui estensione è fortemente limitata nel vigente ordinamento processuale civile, non ricomprende di certo le fotografie, la cui valenza è limitata, dall’art. 2712 c.c., all’ipotesi di mancata contestazione della parte nei cui confronti è prodotta.
Le fotografie non sono prove legali in senso generale; ai sensi dell’art. 2712 c.c. possono fare piena prova delle riproduzioni rappresentate solo se la parte contro cui sono prodotte non le contesta.
La categoria delle prove legali, la cui estensione è fortemente limitata nel vigente ordinamento processuale civile, non ricomprende di certo le fotografie, la cui valenza è limitata, dall’art. 2712 c.c., all’ipotesi di mancata contestazione della parte nei cui confronti è prodotta.
La censura basata sulla violazione delle regole di valutazione della prova non è fondata sulla pretesa natura di prova legale delle fotografie; la loro efficacia è disciplinata dall’art. 2712 c.c. e subordinata alla mancata contestazione.
L’art. 254 c.p.c., attribuisce al giudice di merito una mera facoltà discrezionale di procedere al confronto tra testimoni, conferendogli, perciò, anche il potere di recedere dal disposto confronto per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere (compresa l’opportunità di non ritardare ulteriormente la decisione della causa), senza che l’esercizio di siffatto potere possa formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
La decisione di procedere al confronto tra testimoni è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che può anche rinunciarvi; tale scelta non è censurabile in cassazione nei termini indicati.
La Corte di Appello di Genova non si è, tuttavia, limitata ad escludere integralmente la possibilità di coltivazione per i fondi boschivi, ma ha evidenziato che la G. non aveva dedotto e provato che i due mappali (nn. (OMISSIS)) fossero stati oggetti di coltivazione.
La decisione non esclude in astratto che attività riferibili ai fondi boschivi possano rilevare; ai fini del caso era comunque necessaria la prova dell’effettiva coltivazione dei mappali interessati.
art. 348-bis, commi 4 e 5, c.p.c.
L’omesso scrutinio di fatto decisivo, di cui al quarto motivo, non è utilmente proponibile in questa sede, trattandosi di sentenza soggetta al regime impugnatorio ristretto di cu all’art. 348 bis c.p.c., commi 4 (e 5).
La Corte esclude la proponibilità della censura di omesso esame del fatto decisivo in ragione del regime d’impugnazione ristretto applicabile alla sentenza d’appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Il comma 1-bis è richiamato come parametro per determinare l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso, al quale è pari l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il diritto di prelazione agraria e il conseguente riscatto dell’affittuario richiedono la coltivazione diretta ed effettiva del fondo per almeno due anni, esercitata in forza di un titolo valido idoneo a giustificarla; non è sufficiente una coltivazione di fatto priva di collegamento con un rapporto giuridico qualificato.
- La verifica del requisito di coltivatore diretto rilevante per la prelazione va compiuta con riferimento al fondo oggetto della domanda e al biennio previsto dalla legge; la qualità generale di coltivatore diretto non prova da sola la coltivazione di quel fondo nel periodo rilevante.
- Attività materiali equivoche, quali lo sfalcio dell’erba, non dimostrano di per sé né la coltivazione diretta né la titolarità di un rapporto di affitto, potendo essere svolte anche a diverso titolo.
- Le fotografie non costituiscono prove legali in senso generale: la loro efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2712 c.c. presuppone la mancata contestazione della parte contro cui sono prodotte, e chi invoca tale efficacia deve indicare le circostanze che esse sarebbero idonee a provare.
- La scelta di ammettere o rinnovare prove testimoniali e di procedere al confronto tra testimoni rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, nei limiti indicati dalla decisione, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Una censura relativa al diniego di consulenza tecnica d’ufficio è inammissibile per difetto di specificità se il ricorrente non chiarisce a quali accertamenti la consulenza fosse diretta.
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