Cassazione Civile, Ordinanza n. 27899/2021 del 13/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione delle indennità dovute per l'espropriazione di alcune aree di proprietà privata interessate dai lavori di realizzazione della variante di valico dell'autostrada A1. Il proprietario espropriato aveva chiesto la determinazione giudiziale dell'indennità; la Corte d'appello aveva liquidato le somme sulla base della consulenza tecnica, escludendo un maggior valore del fabbricato rurale e negando rilievo autonomo al pregiudizio connesso al sottosuolo/cava, ritenendo che l'attività estrattiva non fosse autorizzata e, soprattutto, che l'area non fosse stata inclusa nel Piano delle attività estrattive. Nel ricorso principale il proprietario ha censurato la stima del fabbricato rurale e la mancata considerazione del pregio storico-documentale del bene, deducendo violazione delle norme sull'indennità di espropriazione. Nel ricorso incidentale la società autostradale ha contestato l'ammissibilità dell'azione del proprietario, sostenendo che la domanda fosse tardiva rispetto al termine di trenta giorni dall'opposizione alla stima e che, nel frattempo, la determinazione dell'indennità effettuata dalla Commissione provinciale fosse divenuta definitiva per mancata tempestiva opposizione. Ha inoltre criticato la liquidazione dell'indennità per il fondo, sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di distinguere tra porzione a bosco e porzione coltivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile il motivo incidentale sull'ammissibilità della domanda, affermando che il termine decadenziale di trenta giorni opera solo quando l'indennità definitiva sia già stata determinata, mentre non si applica alla diversa azione di determinazione giudiziale quando tale stima definitiva non sia intervenuta. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi del ricorso principale relativi alla valutazione del fabbricato rurale e alla mancata indennizzabilità della cava, perché diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito e, nel caso della cava, perché nel caso concreto l'esercizio estrattivo era impedito non dalla sola mancanza di autorizzazione ma dalla mancata inclusione dell'area nel Piano delle attività estrattive, circostanza che escludeva una concreta certezza di futura coltivazione. È stato respinto anche il motivo incidentale sulla distinzione tra bosco e coltivato, giudicato inammissibile perché volto a contestare un apprezzamento di fatto del giudice di merito. Spese compensate integralmente e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dalla parte ricorrente incidentale per sostenere la tardività dell'azione di determinazione dell'indennità; la Corte ne ha escluso l'applicazione nel caso di azione giudiziale proposta prima della stima definitiva.
art. 29 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
Il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima opera solo quando l'indennità definitiva sia già stata determinata; non si applica alla domanda giudiziale di determinazione dell'indennità in mancanza di stima definitiva.
È richiamato come norma che prevede la determinazione dell'indennità da parte della Commissione provinciale; la presenza o assenza di tale determinazione incide sul regime di proponibilità dell'azione.
Invocato per censurare il criterio di stima del fabbricato rurale; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a contestare l'apprezzamento di merito.
Norma richiamata in relazione alla liquidazione dell'indennità del fondo, oggetto del motivo incidentale poi dichiarato inammissibile.
La censura che si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte è dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti, ove dovuto.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19
Richiamata solo per il precedente costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della disciplina che impediva l'azione prima della stima.
L. reg. Emilia-Romagna 18 luglio 1991, n. 17, art. 11
"l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Comune, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive"
La Corte valorizza la necessaria inclusione dell'area nel Piano delle attività estrattive come condizione ulteriore e più stringente rispetto alla mera autorizzazione amministrativa.
L. reg. Emilia-Romagna 18 luglio 1991, n. 17, art. 7
Viene descritto il contenuto e la funzione del Piano delle attività estrattive nella gerarchia della programmazione territoriale regionale.
Massime di principio
- In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine decadenziale per proporre opposizione alla stima opera soltanto quando l'indennità definitiva sia già stata determinata; se manca una stima definitiva, l'espropriato può agire per la determinazione giudiziale dell'indennità senza essere soggetto a quel termine breve.
- Quando il motivo di ricorso mira sostanzialmente a contestare la valutazione delle prove, la stima tecnica o il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, la censura è inammissibile in cassazione se non denuncia un vero errore di diritto o un omesso esame nei limiti consentiti.
- Ai fini della stima indennitaria di un'area suscettibile di sfruttamento estrattivo, la mera astratta possibilità di futura autorizzazione può rilevare solo se l'attività sia concretamente praticabile; se l'esercizio della cava è impedito dalla mancata inclusione dell'area nel piano di settore, manca una base sufficientemente certa per attribuire un valore indennitario legato alla capacità estrattiva.
- La mancata distinzione, in sede di stima, tra diverse porzioni del fondo può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è ammissibile una richiesta di rivalutazione autonoma del merito sul criterio di quantificazione adottato dal giudice di appello.
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