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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00712/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario fondo)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, da parte della società ricorrente, di un metanodotto su terreni confinanti con un immobile di proprietà della società resistente. Quest’ultima aveva convenuto in giudizio la costruttrice chiedendo, in via principale, l’accertamento della violazione della normativa edilizia con condanna alla ricollocazione dell’impianto e al risarcimento del danno, e in subordine il pagamento dell’indennità prevista dall’art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo che l’opera rispettasse le norme di sicurezza, urbanistiche e ambientali, che non avesse imposto servitù sul fondo e che non fosse provata una compressione del diritto di proprietà o immissioni intollerabili. La Corte d’appello, invece, aveva accolto l’impugnazione della proprietaria, riconoscendo l’indennità ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001 sulla base della relazione del CTU, che aveva ravvisato una diminuzione del valore dell’immobile per il peggioramento architettonico e ambientale del contesto insediativo e per l’aumento del rischio di incidenti connessi alla vicinanza del gasdotto. In cassazione la società ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001, sostenendo che tale norma non sarebbe applicabile perché non vi era stato esproprio, né imposizione di servitù, né diminuzione di valore derivante dalla perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà; inoltre ha contestato che il preteso pregiudizio integrasse una compressione di facoltà dominicali non marginali e ha richiamato il difetto di prova di immissioni eccedenti la normale tollerabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che l’indennità ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001 spetta non solo quando il fondo sia gravato da una servitù, ma anche quando l’esecuzione di un’opera pubblica determini una permanente diminuzione di valore del bene per la perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. Ha chiarito che, ai fini dell’indennizzo, è sufficiente un’attività lecita della p.a. (o, come nel caso, di un soggetto che realizza un’opera di pubblica utilità), un pregiudizio permanente causalmente ricollegato all’opera e una diminuzione economicamente apprezzabile del valore del bene, anche se non vi sia espropriazione né servitù formale. Ha quindi valorizzato l’accertamento di merito secondo cui il metanodotto aveva causato un peggioramento architettonico e ambientale del contesto insediativo e un aumento del rischio incidentale, con conseguente minore collocabilità sul mercato dell’immobile. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001

    «E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà»

    L’indennità spetta anche in assenza di espropriazione o di servitù formale, quando l’opera pubblica provochi una modificazione peggiorativa permanente del godimento del bene con conseguente diminuzione economicamente apprezzabile del suo valore.

  • art. 42 Cost.

    L’indennizzo si fonda sul principio di giustizia distributiva: non è consentito perseguire l’interesse generale sacrificando il singolo senza compensazione.

  • art. 2043 c.c.

    Il diritto all’indennizzo ex art. 44 si distingue dal risarcimento aquiliano, perché presuppone un atto lecito e non un fatto doloso o colposo.

  • art. 832 c.c.

    La valutazione del pregiudizio va rapportata al contenuto del diritto di proprietà, comprensivo delle utilità giuridicamente inerenti al bene; la loro compromissione può integrare riduzione del diritto e del valore del bene.

  • art. 844 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente e dal giudice di primo grado in relazione alle immissioni; la Corte di cassazione non lo assume come criterio decisivo, poiché l’indennità ex art. 44 non richiede necessariamente immissioni intollerabili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di opere pubbliche o di pubblica utilità, l’indennità prevista dall’art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001 spetta quando l’esecuzione dell’opera determini una permanente e apprezzabile diminuzione del valore del fondo, anche senza espropriazione o imposizione formale di servitù.
  • Ai fini dell’indennizzo conta la compressione sostanziale delle facoltà di godimento e disposizione del proprietario, purché il pregiudizio sia economicamente valutabile e causalmente connesso all’opera.
  • Il diritto all’indennizzo ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001 si distingue dal risarcimento aquiliano: esso presuppone un’attività lecita e non l’accertamento di un illecito colposo o doloso.
  • La valutazione del pregiudizio può fondarsi su elementi quali peggioramento del contesto insediativo, perdita di godibilità, riduzione di appetibilità commerciale o aumento del rischio incidentale, se tali effetti incidono sul valore del bene.
  • In sede di legittimità, la censura sulla violazione dell’art. 44 non è fondata se mira in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito congruamente fondato su CTU e motivazione coerente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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