Cassazione Civile, Ordinanza n. 09284/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I lavoratori chiedevano l'accesso al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento di ultime retribuzioni maturate nei confronti del datore di lavoro insolvente. La Corte d'appello aveva negato il diritto ritenendo che non fosse stato previamente esperito il recupero coattivo del credito e che mancasse un accertamento giudiziale del credito idoneo nei confronti dell'INPS. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2 l. n. 297/1982 e dell'art. 102 l. fall. in relazione alla direttiva 80/987/CE, sostenendo che, in caso di chiusura anticipata del fallimento e cancellazione della società dal registro delle imprese, l'impossibilità oggettiva di ottenere un titolo esecutivo dovrebbe consentire l'accesso diretto al Fondo senza esecuzione forzata; inoltre contestavano il mancato riconoscimento al CUD di efficacia probatoria del credito ai fini dell'intervento del Fondo, specie quando sia impossibile promuovere atti esecutivi dopo la chiusura della procedura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non si confrontava con il decisum e perché la disciplina del Fondo di Garanzia richiede comunque, come elemento costitutivo del diritto, il preventivo accertamento giudiziale del credito nei confronti del datore di lavoro, ancorché poi l'esecuzione si riveli infruttuosa o sia impossibile per la situazione della società. Ha ribadito che l'intervento del Fondo presuppone sia l'insolvenza del datore di lavoro sia il titolo giudiziale del credito e il tentativo non satisfattivo di esecuzione forzata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo, perché mirava a fondare la prova del credito su documentazione diversa dal titolo giudiziale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata come parametro di legittimità per la denuncia di violazione di legge
richiamato come base normativa dell'intervento del Fondo di Garanzia, ma interpretato nel senso che il credito deve essere previamente accertato in via giudiziale
richiamato dai ricorrenti in relazione alla chiusura anticipata della procedura fallimentare; la Corte esclude che ciò elimini il requisito dell'accertamento giudiziale del credito
Direttiva 80/987/CE
richiamata in chiave eurounitaria, ma non ritenuta idonea a superare il requisito del titolo giudiziale e dell'esecuzione infruttuosa
Direttiva 2008/94/CE
citata come modifica della direttiva originaria, senza incidere sulla necessità dell'accertamento giudiziale del credito
art. 2, comma 5, l. n. 297/1982
richiamato come fondamento dell'accertamento del credito mediante provvedimento giudiziale o ammissione al passivo
art. 2, comma 7, l. n. 297/1982
richiamato per evidenziare la surrogazione del Fondo nel privilegio e la necessità di un titolo esecutivo opponibile a terzi
richiamati quanto al privilegio cui si surroga il Fondo per le somme erogate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato nel contesto dell'accesso al Fondo per le ultime retribuzioni
richiamato nel contesto dell'accesso al Fondo per le ultime retribuzioni
Massime di principio
- L'accesso al Fondo di Garanzia per i crediti retributivi presuppone, oltre all'insolvenza del datore di lavoro, l'accertamento giudiziale del credito nell'an e nel quantum e il preventivo esperimento dell'esecuzione forzata con esito infruttuoso.
- La chiusura anticipata della procedura fallimentare e la cancellazione della società dal registro delle imprese non esonerano il lavoratore dal requisito dell'accertamento giudiziale del credito, né consentono di sostituire tale accertamento con prove documentali diverse dal titolo giudiziale.
- Il Fondo di Garanzia è soggetto terzo ed estraneo al rapporto di lavoro; perciò non è tenuto ad accettare meri documenti aziendali o fiscali come prova del credito, essendo necessario un titolo idoneo opponibile anche in relazione alla surrogazione nei diritti privilegiati del lavoratore.
- La disciplina nazionale, letta in coerenza con quella eurounitaria, distingue tra diritto alla retribuzione e diritto alla prestazione del Fondo, che nasce da un autonomo rapporto previdenziale-assicurativo e richiede i presupposti legali tipizzati.
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