Cassazione Penale, Sentenza n. 33542/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare: si deducevano quattro motivi principali: 1) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso/associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), lamentando che non fosse provato un apporto stabile e duraturo dell'indagato e che la qualifica di capo/organizzatore fosse infondata, anche perché lo stesso era ristretto in carcere; 2) vizio di motivazione e illegittima utilizzazione di propalazioni di collaboratori di giustizia (contestata l'utilizzo di riassunti e stralci e la mancata verifica dell'attendibilità intrinseca e della convergenza delle dichiarazioni); 3) mancanza di gravi indizi rispetto al capo relativo a un episodio di cessione di stupefacenti (capo 41), sostenendo che Monti, essendo in carcere, non potesse detenere o disporre materialmente della droga; 4) carenza della motivazione circa le esigenze cautelari, in particolare riguardo al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, ritenuti asseriti e non concretamente valutati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Bari. In sintesi: i giudici hanno ritenuto che le intercettazioni telefoniche e telematiche, in cui Monti risulta protagonista e impartisce direttive attraverso un intermediario (Laera) e altri, siano idonee a comprovare un ruolo apicale e un controllo esercitato anche dal carcere sull'organizzazione; la configurabilità del reato associativo non è esclusa dalla presenza di una sola fattispecie di cessione concretamente realizzata; le deduzioni difensive sull'inutilizzabilità parziale delle dichiarazioni dei collaboratori sono considerate prive di pregio, anche perché gli atti investigativi e le intercettazioni forniscono riscontri e coerenza; il Tribunale ha altresì motivato adeguatamente le esigenze cautelari richiamando l'elevato pericolo di inquinamento probatorio dovuto alla capacità dell'indagato di eludere i divieti di comunicazione e il rischio di reiterazione del reato per la continuità dell'attività di spaccio e i collegamenti con circuiti criminali organizzati. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte accetta che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti si possa configurare anche senza la realizzazione di molteplici reati-fine, ove emerga il controllo e l'apporto stabile all'organizzazione; il coordinamento e le direttive impartite dal detenuto tramite intermediari sono ritenute idonee a caratterizzare un ruolo apicale
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'episodio di cessione contestato (capo 41) può essere ricondotto al contribuire eziologicamente all'attività di spaccio se emergono conversazioni che dimostrano interesse e istruzioni del detenuto anche a distanza
Richiamata in relazione alle fattispecie contestate, senza specifiche interpretazioni originali oltre il riferimento alla tipologia del reato contestato
Applicato per la condanna alle spese e alla contribuzione alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari), Rv. 281889
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889
Citata dalla difesa per chiedere una verifica più stringente dell'apporto dell'indagato; la Corte osserva che, pur richiamando la giurisprudenza di riferimento, nel caso concreto le intercettazioni dimostrano il contributo duraturo e direttivo dell'indagato, riuscendo a superare le censure difensive
Sez. 2, n. 43445 del 02/07/2013 (Savarese), Rv. 257662
Sez. 2, n. 43445 del 02/07/2013, Savarese, Rv. 257662
La difesa invocava la distinzione tra stralci e riassunti delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ritiene che le propalazioni dei collaboratori, integrate e confrontate con le intercettazioni, risultino coerenti e utilizzabili nel quadro probatorio
Massime di principio
- La direzione o il controllo esercitato da un soggetto detenuto può integrare un ruolo apicale nell'associazione se le comunicazioni intercettate dimostrano istruzioni, scelte operative o influenza sulle decisioni dell'organizzazione, anche se le condotte materiali sono poste in essere da terzi
- La sussistenza del reato associativo non richiede necessariamente la molteplicità dei reati-fine concretamente realizzati; è sufficiente dimostrare l'organizzazione stabile e la partecipazione con apporto diretto o direttivo
- Le intercettazioni, anche se remote e svolte tramite intermediari, possono costituire prova decisiva della partecipazione e della direzione dell'associazione se risultano numerose, 'autoesplicative' e coerenti con il quadro investigativo
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere utilizzate anche tramite stralci o riassunti se il loro contenuto risulta corroborato da altri elementi (es. intercettazioni, riscontri fattuali) e se il giudice ne valuta congruità, attendibilità e convergenza
- Per giustificare misure cautelari provvisorie occorre motivare sia il pericolo di inquinamento probatorio (soprattutto se il soggetto elude i divieti di comunicazione) sia il pericolo di reiterazione; il giudice può ritenere insufficienti misure meno afflittive se la misura detentiva non ha impedito la continuazione dei rapporti criminosi
- In difesa, per contrastare una conferma della custodia cautelare, è strategico fornire elementi concreti che smentiscano l'effettività del controllo esercitato (prove di assenza di contatti importanti, alibi, elementi che mostrino l'impossibilità materiale di dirigere le attività) e mettere in discussione la attendibilità e la convergenza delle fonti probatorie utilizzate dal giudice
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