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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00252/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo grado, della domanda di una lavoratrice volta all’inserimento nella graduatoria permanente ATA a 24 mesi per il profilo di collaboratore scolastico, con riferimento all’anno 2019/2020. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato improcedibile il gravame perché, all’udienza fissata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la parte appellante non aveva depositato la prova della notifica dell’appello alle controparti rimaste contumaci, nonostante un invito in tal senso contenuto nel provvedimento di fissazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme costituzionali e processuali sostenendo che avrebbe dovuto esserle concesso un rinvio per depositare la prova delle notifiche, trattandosi di mera prova della notificazione già tempestivamente eseguita e non di nuova notificazione; ha inoltre evidenziato che il termine assegnato non era perentorio e che l’errore era stato solo materiale. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, anche alla luce della disciplina dell’udienza cartolare, contestando la compatibilità di una definizione del giudizio in un’unica udienza sostituita da note scritte e la possibilità di dichiarare l’improcedibilità senza un ulteriore momento di verifica del contraddittorio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi nei limiti della motivazione, osservando che la Corte d’appello aveva sovrapposto il tema della mancata notifica con quello della mancata prova della notifica e aveva definito il giudizio senza un previo e necessario confronto sul punto; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che dovrà verificare nel contraddittorio la ritualità e tempestività delle notifiche del gravame.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per quanto di ragione, cassando la sentenza della Corte d’appello di Roma e rinviando alla medesima Corte in diversa composizione/restitutoria affinché verifichi, nel contraddittorio delle parti, la ritualità e tempestività delle notifiche dell’appello. La decisione impugnata è stata ritenuta erronea perché aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello all’esito di una sola udienza cartolare, senza consentire un ulteriore passaggio processuale per l’esibizione/prova della notificazione e per la verifica del contraddittorio. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre esclusa la debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 127-ter c.p.c.

    nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024

    La sostituzione dell’udienza con note scritte è ammissibile nel processo del lavoro solo se non investe integralmente la fase di discussione, se non vi è opposizione delle parti, se le note possono svolgere anche funzione difensiva e se, quando la concreta situazione processuale richiede chiarimenti, il dialogo tra parti e giudice deve essere ripristinato per garantire contraddittorio e difesa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a fondamento del diritto di difesa, che non può essere compresso da una trattazione cartolare integralmente sostitutiva quando occorra un chiarimento processuale.

  • art. 111 Cost.

    Evocato in relazione al giusto processo e al contraddittorio, ma ritenuto non idoneo a giustificare la definizione del giudizio senza un momento ulteriore di verifica della notifica nel caso concreto.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che i termini processuali sono ordinatori salvo espressa previsione di perentorietà.

  • art. 180 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate a sostegno della necessità di tutela del contraddittorio e della corretta scansione delle udienze.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro, il giudice può disporre i provvedimenti istruttori e di direzione del processo, ma, secondo la Corte, non può definire la causa con improcedibilità senza prima consentire la verifica della notifica già asseritamente eseguita quando ciò sia necessario al contraddittorio.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme del rito del lavoro asseritamente violate dalla decisione di improcedibilità senza ulteriore passaggio processuale.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della possibilità di compiere e documentare adempimenti processuali anche in fase successiva, nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’esigenza di una nuova udienza in caso di mancata comparizione e, per analogia, l’incoerenza della decisione impugnata che non aveva rinviato per verificare la notifica.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro del giusto processo e del diritto al contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio del contraddittorio.

  • art. 128 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali invocate.

  • art. 420, comma 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella prospettazione della disciplina del rito del lavoro e della trattazione della causa.

  • art. 1, comma 60, l. n. 92 del 2012

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul rito del lavoro.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per aderire integralmente al percorso motivazionale delle Sezioni Unite.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato nella motivazione della Corte d’appello e nella ricostruzione della questione relativa alla eventuale rinnovazione della notifica del gravame.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo del lavoro, la sostituzione dell’udienza con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. è ammissibile solo nei limiti in cui non venga integralmente soppressa la funzione decisoria-dialogica dell’udienza e non siano necessari ulteriori chiarimenti processuali per la tutela del contraddittorio.
  • Quando l’appello sia stato tempestivamente proposto e il punto controverso riguardi la sola prova della notificazione già effettuata, il giudice non può dichiarare l’improcedibilità senza prima consentire alla parte di esibire o depositare la prova della notifica in un ulteriore momento processuale.
  • La mancata produzione immediata della prova di notificazione non è automaticamente sovrapponibile alla mancata notificazione dell’atto: il giudice deve distinguere tra inesistenza o tardività della notifica e semplice difetto di prova documentale della stessa.
  • Nel rito lavoristico, ove la situazione processuale richieda un chiarimento sul perfezionamento del contraddittorio, il giudice deve ripristinare il confronto tra le parti, anche mediante rinvio a nuova udienza, in presenza o in forma cartolare, prima di pronunciare una definizione in rito.
  • La decisione adottata in un’unica udienza cartolare, senza un passaggio ulteriore per verificare la ritualità delle notifiche in appello, integra violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e comporta nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAppelloLicenziamento
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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