Cassazione Civile, Ordinanza n. 00229/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta da un ex direttore amministrativo di azienda sanitaria per ottenere il risarcimento del danno da illegittima decadenza dall'incarico, con rivendicazione anche di differenze retributive e premio di produzione già maturato prima della decadenza. La Corte d'appello aveva confermato solo in parte il riconoscimento economico già ottenuto in primo grado. Con successivo ricorso per cassazione era stato dedotto, tra l'altro, l'omesso esame/omessa pronuncia sul capo relativo alle differenze retributive e al premio di produzione. La Suprema Corte aveva dichiarato inammissibile quel ricorso, ritenendo che la Corte d'appello si fosse pronunciata su tutte le richieste economiche. Con il nuovo ricorso, formalmente intitolato come domanda di correzione di errore materiale ex art. 395 n. 4 c.p.c., il ricorrente sostiene che tale affermazione sia frutto di errore di percezione dei fatti, perché la sentenza d'appello non avrebbe affatto deciso sul premio di produzione già maturato; chiede quindi la rimozione dell'errore e una diversa valutazione del motivo di ricorso.
La decisione
La Corte qualifica l'istanza non come correzione di errore materiale ma come domanda di revocazione, osservando che il vizio dedotto non riguarda una mera divergenza tra testo e pensiero del giudice, bensì mira a ottenere una nuova decisione sul motivo di ricorso. Rileva poi che per il giudizio di revocazione è necessaria una nuova procura speciale, che nel caso mancava perché il ricorso era stato proposto sulla base della procura rilasciata per il precedente ricorso per cassazione. Per tale ragione il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
Norme richiamate
il rimedio revocatorio è invocabile per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; non coincide con la correzione dell'errore materiale quando si chieda una nuova valutazione della decisione
richiama il rimedio della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
era il parametro invocato nel precedente ricorso per cassazione per dedurre omessa pronuncia sulla domanda relativa alle differenze retributive e al premio di produzione
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile solo quando vi sia un mero scarto tra la volontà già espressa dal giudice e la sua esteriorizzazione grafica, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione.
- Se l'istanza mira a ottenere una pronuncia che si assume mancata, oppure una decisione diversa da quella resa, il rimedio corretto non è la correzione materiale ma, ricorrendone i presupposti, la revocazione per errore di fatto.
- Il giudizio di revocazione contro una decisione della Corte di cassazione richiede una nuova procura speciale, distinta da quella rilasciata per il precedente giudizio di cassazione; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Quando il motivo dedotto attiene alla pretesa omessa pronuncia su un capo economico già deciso in senso sfavorevole, la doglianza non può essere convertita in correzione materiale, perché investe il contenuto decisorio e non un mero lapsus del provvedimento.
Come è indicizzato
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