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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00233/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un docente che aveva ottenuto in primo grado solo in parte il riconoscimento del servizio svolto presso scuole paritarie: egli chiedeva la valutazione di tale servizio nella graduatoria per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017, nella stessa misura prevista per il servizio statale, e aveva anche formulato domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici. La Corte d'appello aveva dichiarato nulla la clausola del CCNI sulla mobilità che escludeva la valutabilità del servizio nelle scuole paritarie, ritenendola contrastante con l'art. 2, comma 2, d.l. n. 255/2001, e aveva riconosciuto il diritto del docente al punteggio per la mobilità. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra/extra petita, sostenendo che la Corte d'appello si sarebbe pronunciata sulla diversa domanda di ricostruzione della carriera, rigettata in primo grado, anziché sulla sola questione del punteggio per la mobilità; 2) violazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 255/2001 conv. in l. n. 153/2001 e della tabella allegata al CCNI 8.4.2016, assumendo che il punteggio per il pre-ruolo sarebbe attribuibile solo quando il servizio sia utile alla ricostruzione della carriera, evenienza non configurabile per le scuole paritarie; 3) in via subordinata, violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e di ulteriori disposizioni del T.U. scuola e della l. n. 62/2000, deducendo la non comparabilità tra il servizio svolto presso scuole paritarie e quello del personale statale ai fini dell'equiparazione invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata avesse chiaramente individuato la domanda oggetto di devoluzione e che la censura di extrapetizione non colpisse il decisum. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, non ha equiparato il rapporto di lavoro del docente della scuola paritaria a quello del docente statale e non ha esteso alle scuole paritarie il regime previgente delle scuole pareggiate; inoltre, non vi è contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro della direttiva 1999/70/CE perché la comparabilità può essere esclusa quando i rapporti sono svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e soggetti a diversa disciplina. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto della domanda del docente volta al riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria ai fini della mobilità territoriale. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la complessità della questione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di extrapetizione è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza di merito aveva individuato correttamente la domanda devoluta e non aveva pronunciato su un thema decidendum diverso.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    È stata richiamata dal Ministero per sostenere che il punteggio per il pre-ruolo presuppone la rilevanza del servizio ai fini della ricostruzione della carriera; la Corte ha accolto questa impostazione nel caso concreto, escludendo l'equiparazione del servizio nelle scuole paritarie a quello statale ai fini del punteggio.

  • art. 490 d.lgs. n. 297/1994

    È stata richiamata insieme all'art. 485 T.U. scuola a sostegno della tesi che la valutabilità del servizio dipende dalla sua utilità per la carriera e non opera per il servizio prestato nelle scuole paritarie in assenza di specifica previsione.

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 255/2001 conv. in l. n. 153/2001

    La Corte d'appello l'aveva interpretato in senso estensivo a favore della valutabilità del servizio nelle scuole paritarie; la Cassazione ha invece ritenuto corretto il diverso orientamento che ne esclude l'applicazione alle operazioni di mobilità per il servizio paritario.

  • l. n. 62/2000

    La legge istitutiva delle scuole paritarie non ha equiparato il rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie a quello dei docenti statali e non ha esteso alle scuole paritarie il regime delle pregresse scuole pareggiate.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Non impone la comparabilità tra il servizio svolto presso scuole paritarie e quello svolto nelle scuole statali quando i rapporti siano instaurati con datori di lavoro diversi e soggetti a discipline differenti.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, una volta cassata la sentenza, ha deciso la causa nel merito senza rinvio, perché la questione era definita in diritto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per rinviare alla motivazione di precedente giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare l'interpretazione della clausola contrattuale collettiva relativa alla mobilità e al punteggio del servizio pre-ruolo.

Massime di principio

  • In assenza di una disposizione speciale, il servizio prestato presso scuole paritarie non è automaticamente equiparabile al servizio prestato presso scuole statali ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle procedure di mobilità del personale docente.
  • La legge istitutiva delle scuole paritarie non comporta di per sé l'estensione del previgente regime delle scuole pareggiate né l'identità giuridica dei relativi rapporti di lavoro rispetto a quelli del personale statale.
  • La clausola 4 dell'Accordo quadro sulla somministrazione a termine non impone la comparazione tra rapporti di lavoro svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e regolati da discipline differenti.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione è infondata quando la sentenza di merito abbia correttamente individuato la domanda devoluta, anche se nella motivazione compaiano argomenti riferibili ad altra questione connessa.
  • Quando il quadro normativo di riferimento è già compiutamente chiarito dalla giurisprudenza e la questione è definita in diritto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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