Cassazione Civile, Ordinanza n. 00243/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Nel giudizio di merito una parte aveva chiesto il risarcimento del danno assumendo che, in occasione di prestazioni rese in favore di amministrazioni scolastiche pubbliche, fossero stati commessi errori nella compilazione del CUD. Il Giudice di Pace di Gaeta aveva ritenuto la controversia devoluta al giudice del lavoro, valorizzando che gli obblighi di formazione e rilascio del documento derivavano dalla posizione datoriale delle amministrazioni convenute. Il Tribunale di Cassino, investito della causa, ha però sollevato regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c., sostenendo che la domanda non riguardasse obblighi tipici del rapporto di lavoro, ma profili fiscali e responsabilità da inadempimento, e che il rapporto dedotto fosse in realtà una prestazione d'opera occasionale, quindi un rapporto autonomo estraneo alla competenza del giudice del lavoro di cui agli artt. 409 e 413 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, dalle risultanze del fascicolo, fosse pacifico il carattere autonomo e occasionale del rapporto intercorso tra le parti. Ha quindi affermato che le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, sia d'opera sia intellettuale, restano fuori dalla competenza del giudice del lavoro, poiché la competenza specializzata non si estende oltre le collaborazioni coordinate e continuative previste dall'art. 409 n. 3 c.p.c. Conseguentemente ha accolto il regolamento d'ufficio, dichiarando la competenza del Giudice di Pace di Gaeta e rimettendo la causa a quel giudice.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
consente il regolamento di competenza d'ufficio quando il giudice adito ritenga di dover declinare la propria competenza per materia in favore di altro giudice
art. 409 c.p.c.
delimita la competenza del giudice del lavoro e non comprende le prestazioni autonome occasionali, ma solo le collaborazioni coordinate e continuative e i rapporti espressamente indicati
art. 413 c.p.c.
richiamato come norma di delimitazione della competenza del giudice del lavoro
artt. 2222 e ss. c.c.
ricondotti al generale tipo contrattuale della prestazione d'opera, applicabile al rapporto autonomo occasionale dedotto in causa
art. 409 n. 3 c.p.c.
indicato come limite oltre il quale la competenza del giudice del lavoro non si estende, con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative
Cass., S.U. 19 gennaio 1988 n. 393
richiamata solo a conforto del principio che anche per le prestazioni intellettuali occasionali resta esclusa la competenza del giudice del lavoro
Massime di principio
- La competenza del giudice del lavoro è di stretta interpretazione e non si estende alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, anche quando siano rese in favore di un datore di lavoro o di una pubblica amministrazione.
- Per individuare il giudice competente occorre qualificare anzitutto il rapporto sostanziale dedotto in giudizio: se la prestazione è autonoma e occasionale, la controversia non rientra nella competenza specializzata di cui agli artt. 409 e 413 c.p.c.
- Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile quando il giudice ritenga erronea la declaratoria di competenza per materia e la questione dipenda dalla corretta qualificazione del rapporto dedotto.
- Le obbligazioni connesse alla formazione di documentazione fiscale o previdenziale, se dedotte come conseguenza di una prestazione autonoma occasionale, non valgono di per sé a trasformare la controversia in lite di lavoro subordinato o parasubordinato.
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