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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00242/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente pubblico impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli per assenza ingiustificata dal 17 al 28 gennaio 2022, deducendo in cassazione la violazione e falsa applicazione delle norme sul licenziamento disciplinare e sulla proporzionalità della sanzione. In particolare sosteneva che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere rilevante la gravità dell'addebito e nel non considerare che uno degli elementi valorizzati ai fini della recidiva era venuto meno, poiché una successiva sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione era stata annullata dal Tribunale in un diverso giudizio. Il ricorrente contestava quindi il giudizio di proporzionalità della massima sanzione espulsiva, assumendo che il venir meno della recidiva avrebbe dovuto incidere sulla legittimità del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva fondato il rigetto non sulla recidiva, ma sulla sufficienza, in sé, dell'assenza ingiustificata a giustificare il licenziamento per la sua gravità e proporzionalità. Inoltre, il ricorso sollecitava una rivalutazione del merito e degli atti disciplinari, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma sulla giusta causa di licenziamento, ma non ritenuto decisivo dalla Corte perché il motivo non coglieva la ratio della decisione di merito

  • art. 2106 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare

  • art. 55 quater, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come base normativa del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego

  • art. 55 septies d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come norma relativa alle assenze e alla loro giustificazione nel pubblico impiego

  • art. 59, comma 9, lett. b), c) e g), CCNL comparto Funzioni locali 21.5.2018

    richiamato dal ricorrente quale fonte collettiva rilevante ai fini disciplinari

  • art. 14, comma 3, lett. b) e f), Codice di comportamento presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria

    richiamato dal ricorrente come parametro comportamentale violato

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di specifica attinenza al decisum equivale a mancata enunciazione dei motivi e comporta inammissibilità

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato

  • L. 24.12.2012 n. 228

    richiamata quale modifica normativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche, complete e strettamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata; il motivo che non si confronta con il fondamento decisorio è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a rivalutare il merito della controversia o gli atti istruttori e disciplinari, attività riservate al giudice di merito.
  • In materia di licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, la legittimità della sanzione può essere sorretta dalla sola gravità dell'addebito contestato, se il giudice di merito ne ritiene la proporzionalità, senza che un elemento accessorio come la recidiva debba necessariamente costituire il fondamento esclusivo del provvedimento.
  • La deduzione del venir meno di un elemento aggravante è irrilevante in cassazione se la sentenza impugnata ha autonomamente fondato il decisum su un diverso e sufficiente presupposto di legittimità del licenziamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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