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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00238/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente comunale, istruttore amministrativo addetto all'ufficio tecnico, era stato licenziato in via disciplinare ai sensi dell'art. 59, comma 9, punto 2, lett. d) del CCNL comparto 21.5.2018 perché aveva presentato una denuncia nei confronti del sindaco e di un consigliere e l'aveva poi diffusa ad autorità ritenute non competenti, con l'assunto intento di diffamare l'amministrazione. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo la contestazione disciplinare nulla per genericità, perché priva dell'indicazione dei fatti materiali concretamente addebitati e quindi lesiva del diritto di difesa; aveva inoltre osservato, in via aggiuntiva, che la condotta non era comunque proporzionata alla massima sanzione espulsiva, sia se considerata come mera proposizione della denuncia/quereIa, sia se valutata per la sua trasmissione ad autorità diverse da quelle competenti, e aveva ritenuto irrilevante l'archiviazione del procedimento penale o l'infondatezza della querela ai fini di dimostrare la calunnia o la consapevolezza dell'infondatezza dei fatti denunciati. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di norme di diritto e del CCNL per contestare il giudizio di genericità della contestazione disciplinare; 2) violazione delle norme sulla privacy per la ritenuta illiceità della diffusione della denuncia contenente dati sensibili; 3) omesso esame di un fatto decisivo per la mancata considerazione della gravità della condotta; 4) omesso esame di un fatto decisivo per la mancata considerazione dell'infondatezza dei fatti denunciati. Ha inoltre dedotto una pretesa violazione dell'art. 15 Cost. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché miravano in sostanza a una nuova valutazione del merito e, quanto al primo motivo, non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la contestazione disciplinare deve individuare la condotta addebitata, anche senza un rigido formalismo penale, e il rinvio per relationem è ammissibile solo verso atti già conosciuti dal dipendente; non basta il fatto che l'interessato abbia esercitato l'accesso agli atti istruttori ex art. 55-bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. Sono stati ritenuti inammissibili anche i motivi relativi a privacy, gravità della condotta e infondatezza della denuncia, perché la Corte d'appello aveva già valutato tali profili. La doglianza costituzionale è stata reputata irrilevante, poiché non era stata prospettata una questione di legittimità di una norma ma una critica a un comportamento e alla relativa valutazione giudiziale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del comune alle spese e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del comune. Ha confermato, per effetto dell'inammissibilità, la decisione della Corte d'appello che aveva annullato il licenziamento disciplinare del dipendente comunale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con liquidazione di euro 200 per esborsi e euro 5.000 per compensi, oltre accessori di legge, e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 9, punto 2, lett. d) CCNL comparto 21.5.2018

    norma collettiva posta a base del licenziamento disciplinare intimato al dipendente per la condotta contestata.

  • art. 55-bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    l'accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare è un diritto garantito al dipendente, ma non sana la genericità della contestazione disciplinare.

  • art. 15 Cost.

    la doglianza è stata ritenuta non configurare una questione di costituzionalità, perché riferita a un comportamento e non alla legittimità di una norma.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego la contestazione deve individuare con sufficiente specificità la condotta materialmente addebitata; non è necessario il rigido formalismo dell'imputazione penale, ma la mera enunciazione di norme violate non basta se non consente di comprendere il fatto contestato.
  • Il rinvio per relationem a fonti esterne alla contestazione è ammissibile solo se riguarda atti già conosciuti dal dipendente; l'accesso agli atti istruttori del procedimento non vale di per sé a superare la genericità della contestazione.
  • Una censura di legittimità che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti e delle prove alla valutazione del giudice di merito è inammissibile in cassazione.
  • L'infondatezza della denuncia o l'archiviazione del procedimento penale non sono, da sole, sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia né la consapevolezza dell'infondatezza dei fatti da parte del denunciante.
  • La prospettazione di una violazione costituzionale è irrilevante se non investe una norma dell'ordinamento ma solo la condotta o la sua valutazione in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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