Cassazione Civile, Ordinanza n. 22343/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'aggiudicazione, nel 2006, di un capannone appartenente alla massa fallimentare a favore di una società che però non versava il prezzo, con conseguente decadenza dall'aggiudicazione. In seguito il bene veniva nuovamente venduto nel 2017 a un prezzo inferiore. Il curatore chiedeva quindi, ai sensi degli artt. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., la condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo originario e quello ricavato dal nuovo incanto. Il giudice delegato accoglieva la richiesta e il tribunale, in sede di reclamo, confermava solo riducendo l'importo. In cassazione la società condannata deduceva: 1) violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il credito fosse prescritto perché il termine avrebbe dovuto decorrere già dal 2006, e non dalla successiva aggiudicazione definitiva del 2017; 2) violazione degli artt. 107 l. fall. e 1227 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la curatela aveva atteso molti anni tra un incanto e l'altro e che una nuova vendita tempestiva avrebbe ridotto o eliminato la differenza di prezzo.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che il diritto alla differenza di prezzo nasce ed è esigibile solo dopo la positiva esecuzione del nuovo incanto, perché solo allora si determina la misura del credito residuo; di conseguenza, la prescrizione ex art. 2935 c.c. inizia a decorrere da quel momento e non dal primo incanto andato deserto per effetto dell'inadempimento dell'aggiudicatario. Ha inoltre ritenuto non fondato e in parte inammissibile il secondo motivo: la censura sull'art. 107 l. fall. non spiegava perché la norma fosse pertinente; quella sull'art. 1227 c.c. era carente di specificità e non indicava se si facesse riferimento al primo o al secondo comma, oltre a non evidenziare in quale fase di merito fosse stata proposta la relativa eccezione; infine, il lamentato omesso esame di fatto decisivo non risultava tale e comunque era formulato in modo generico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La disposizione disciplina l'obbligo dell'aggiudicatario inadempiente di pagare la differenza tra il prezzo originario e quello ricavato dal nuovo incanto; il diritto nasce solo dopo la positiva esecuzione del nuovo incanto e per la misura risultante dal raffronto tra i due prezzi.
È letta in coerenza con l'art. 587 c.p.c. come norma che conferma la condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo offerto e quello effettivamente realizzato nella successiva vendita.
La prescrizione comincia a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla positiva esecuzione del nuovo incanto che rende esigibile la pretesa alla differenza di prezzo.
La Corte rileva che il ricorso non chiariva in alcun modo la pertinenza della norma alla controversia, rendendo la censura priva di specifica allegazione.
La Corte osserva che l'applicabilità della norma, in una disciplina speciale come quella degli artt. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., richiederebbe argomentazioni forti; inoltre le ipotesi di concorso colposo o mancata limitazione del danno comportano una riduzione del risarcimento e la relativa eccezione andava specificamente dedotta e allegata in merito.
Richiamato per rilevare la carenza di specificità del motivo che invocava l'art. 107 l. fall. senza spiegare le ragioni della sua applicabilità.
art. 111, comma 7, Cost.
È invocato come parametro della dedotta violazione di legge censurata in cassazione.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel sistema dell'espropriazione forzata, l'obbligo dell'aggiudicatario inadempiente di versare la differenza di prezzo tra primo e nuovo incanto sorge solo quando il nuovo incanto sia stato effettivamente celebrato e abbia prodotto un prezzo inferiore, poiché solo allora il credito diventa determinato ed esigibile.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere in concreto: se la quantificazione del credito dipende dall'esito di una successiva vendita, la decorrenza inizia con quell'esito e non con il primo inadempimento.
- La disciplina speciale della vendita esecutiva prevale nel delineare una responsabilità patrimoniale di garanzia del risultato, volta a tutelare la serietà delle offerte e ad addossare all'aggiudicatario inadempiente il rischio del deprezzamento del bene fino alla nuova aggiudicazione.
- La deduzione del concorso colposo del creditore o della procedura richiede allegazioni specifiche, l'indicazione della concreta norma invocata e la precisa prospettazione del fatto decisivo; in mancanza, la censura è inammissibile o infondata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non basta richiamare una norma astrattamente pertinente, ma occorre spiegare perché essa si applichi al caso concreto e indicare dove la relativa questione sia stata dedotta nel giudizio di merito.
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