Cassazione Penale, Ordinanza n. 16051/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma con cui gli era stata applicata la pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il ricorso censurava, in unico motivo, la dedotta violazione di legge in relazione alla disposta confisca della somma di denaro pari a euro 13.800, rinvenuta nella sua disponibilità, sostenendo che la confisca fosse stata erroneamente applicata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che, nel caso di specie, era applicabile l'art. 240-bis c.p. richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990. Ha quindi valorizzato la congrua motivazione del giudice di merito sulla sproporzione tra la somma di denaro e le condizioni economiche dell'imputato, nonché sull'indimostrata provenienza lecita del denaro. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen
richiamato come base del patteggiamento già applicato dal Tribunale.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
reato di cui all'art. 73, comma I, DPR 309/1990
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna su richiesta.
giusta il disposto dell'art. 85 bis DPR 309/1990
norma di rinvio che rende applicabile la confisca di cui all'art. 240-bis c.p. al caso trattato.
è sempre disposta la confisca del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza
prevede la confisca del denaro di provenienza non giustificata e in valore sproporzionato rispetto al reddito del condannato, anche per interposta persona.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
richiamata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria al ricorrente in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorso investe la sola confisca di somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell'imputato, la censura è infondata se il giudice di merito ha motivato in modo congruo sulla sproporzione tra patrimonio posseduto e redditi leciti e sulla mancata dimostrazione della provenienza del denaro.
- In presenza del rinvio previsto dalla normativa sugli stupefacenti, la confisca del denaro può essere disposta secondo il regime dell'art. 240-bis c.p. anche per il denaro di cui il condannato non sappia giustificare la provenienza e che risulti sproporzionato al reddito.
- Nel giudizio di legittimità, la valutazione di merito sulla sproporzione patrimoniale e sull'inattendibilità delle giustificazioni offerte è insindacabile se sorretta da argomentazione logica e ancorata a dati oggettivi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di cause esimenti, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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