Cassazione Civile, Ordinanza n. 25003/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi all'IMU degli anni 2017, 2018 e 2019, emessi dal Comune in relazione a un appartamento sito in Milano, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per l'abitazione principale, in quanto proprietario dell'immobile e ivi residente e dimorante abitualmente con la propria famiglia. La commissione tributaria di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo mancanti i requisiti richiesti dalla legge, poiché il contribuente non risultava anagraficamente residente nello specifico appartamento, ma risultava fino al giugno 2019 aggregato al nucleo familiare del padre, proprietario di un diverso appartamento situato nello stesso stabile. In appello, la decisione era stata riformata: il giudice aveva ritenuto che la documentazione dimostrasse che il contribuente risiedeva proprio nell'immobile oggetto di accertamento e che il riferimento allo stato di famiglia del padre costituisse un errore o comunque non fosse sufficiente a individuare l'appartamento paterno come luogo di residenza. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, sostenendo che il giudice d'appello avesse ritenuto sufficiente il solo requisito sostanziale della dimora abituale, senza la necessaria residenza anagrafica. In via preliminare, il contribuente aveva depositato una memoria senza essersi tempestivamente costituito mediante controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria del resistente, poiché la parte contro la quale è proposto il ricorso per cassazione deve costituirsi mediante controricorso depositato nel termine previsto dall'art. 370 c.p.c.; in mancanza, non può depositare memorie, salva la partecipazione alla discussione orale. Nel merito, il ricorso del Comune è stato ritenuto infondato e rigettato. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva affermato la sufficienza della sola dimora abituale, ma aveva accertato, sulla base delle prove esaminate, che il contribuente risiedeva proprio nell'immobile oggetto dell'accertamento e che, pertanto, lo stesso costituiva abitazione principale ai fini dell'esenzione IMU. La censura del Comune, pur formulata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della ricostruzione della situazione abitativa, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare nel termine previsto.
La parte non costituita tempestivamente mediante controricorso non può depositare memorie difensive, salva la possibilità di partecipare alla discussione orale.
art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011
Esenzione IMU per l'abitazione principale.
La disposizione è stata applicata dal giudice di merito sulla base dell'accertamento secondo cui il contribuente risiedeva nell'immobile oggetto dell'imposizione, qualificato come abitazione principale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il vizio riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove e della fattispecie concreta.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, commi 199 e 205, legge n. 197 del 2022
Sospensione di undici mesi dei termini.
La Corte ne ha richiamato l'applicabilità ai fini della tempestività del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile o infondato quando, sotto l'apparente denuncia di un errore interpretativo della norma, mira in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura del compendio istruttorio per sostituire l'accertamento del giudice di merito, quando quest'ultimo abbia applicato correttamente la norma alla fattispecie concreta accertata.
- La parte intimata che intenda contraddire in cassazione deve costituirsi mediante tempestivo controricorso; il deposito di un atto denominato procura speciale o atto di costituzione non sostituisce il controricorso e non abilita al deposito di memorie difensive, salvo il caso di concreta partecipazione alla discussione orale.
- Ai fini dell'esenzione IMU prevista per l'abitazione principale, quando il giudice di merito accerta in fatto che il contribuente risiede nell'immobile oggetto dell'imposizione e che tale immobile costituisce la sua abitazione principale, tale accertamento non può essere sovvertito in cassazione mediante una censura formalmente qualificata come violazione di legge ma sostanzialmente diretta a rivalutare le risultanze documentali.
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