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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25005/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La contribuente ha impugnato cinque avvisi di accertamento relativi al parziale omesso versamento dell'IMU per gli anni 2015-2019, riguardanti un immobile sito in Roma del quale era proprietaria per il 50%. Ha dedotto di risiedere e dimorare abitualmente, per ragioni di lavoro, in un diverso immobile sito nel Comune di Latina e ha invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 in materia di esenzione IMU per l'abitazione principale, sostenendo che la nuova disciplina costituzionale avrebbe reso irrilevante la diversa ubicazione delle abitazioni dei componenti del nucleo familiare. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e il giudice d'appello ha confermato la decisione, ritenendo applicabile l'esenzione soltanto all'immobile nel quale la contribuente risiedeva e dimorava abitualmente, cioè quello sito in Latina. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi. Il primo, articolato in due profili connessi, ha denunciato il travisamento dei fatti, l'abnormità e l'apparenza della motivazione, nonché la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., in relazione alla mancata corretta applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Il testo riportato dà conto dell'esame di tale censura e dell'infondatezza sia del profilo relativo alla motivazione apparente sia di quello concernente l'ambito applicativo della pronuncia costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla nullità per motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata esponeva chiaramente il fondamento della decisione: la contribuente risiedeva e dimorava abitualmente in un immobile diverso da quello romano e, pertanto, non poteva beneficiare dell'esenzione per quest'ultimo. La Corte ha inoltre escluso che la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 fosse applicabile alla fattispecie. Tale pronuncia riguarda la possibilità per ciascun coniuge o persona unita civilmente di fruire dell'esenzione per l'immobile nel quale possiede la propria residenza anagrafica e dimora abituale, anche quando l'altro componente della famiglia risiede in un'abitazione diversa. Nel caso esaminato, invece, la contribuente chiedeva l'esenzione per la quota di un immobile del quale era comproprietaria, pur risiedendo e dimorando abitualmente in un altro immobile situato in un diverso Comune. La Corte ha ribadito che, ai fini dell'esenzione IMU per l'abitazione principale, residenza anagrafica e dimora abituale devono concorrere con riferimento al medesimo immobile; non è possibile scegliere immobili diversi per soddisfare alternativamente tali requisiti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.500, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, nonché euro 200 per esborsi. È stato altresì dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011

    La disposizione, come interpretata anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, consente l'esenzione IMU soltanto quando residenza anagrafica e dimora abituale concorrano sul medesimo immobile.

  • art. 1, comma 741, lettera b), l. n. 160/2019

    per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui richiedeva la residenza e la dimora abituale del possessore e dei componenti del nucleo familiare, precisando tuttavia che resta necessario che i due requisiti concorrano con riferimento all'immobile per il quale si invoca l'esenzione.

  • art. 5-decies, comma 1, d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021

    La disposizione è richiamata nell'ambito della declaratoria di illegittimità costituzionale relativa alla limitazione dell'esenzione a un solo immobile quando i componenti della famiglia risiedano in abitazioni differenti.

  • artt. 3, 31 e 53 Cost.

    Sono richiamati dalla Corte costituzionale quali parametri costituzionali violati dalla disciplina che penalizzava i coniugi o le persone unite civilmente aventi residenze e dimore abituali in abitazioni diverse.

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Sono le disposizioni processuali invocate per denunciare la nullità della sentenza e il vizio motivazionale; la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente o sostanzialmente mancante.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la motivazione è apparente solo quando non consente alcun controllo effettivo sull'iter logico e giuridico della decisione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di IMU, l'esenzione prevista per l'abitazione principale richiede la contemporanea sussistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nello stesso immobile.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 elimina il requisito della coincidenza della residenza e della dimora abituale dei componenti del nucleo familiare, consentendo ai coniugi o alle persone unite civilmente residenti in abitazioni diverse di fruire dell'esenzione per l'immobile nel quale ciascuno possiede la propria residenza e dimora abituale; non consente invece di ottenere l'esenzione per un immobile diverso da quello nel quale il possessore risiede e dimora abitualmente.
  • Non è ammessa una scelta alternativa dei requisiti dell'abitazione principale riferita a immobili diversi: la residenza anagrafica e la dimora abituale non possono essere disgiunte e riferite rispettivamente a immobili differenti.
  • La motivazione della sentenza non è apparente quando individua con chiarezza il fatto rilevante, la regola applicata e il percorso logico-giuridico che conduce alla decisione, anche se la parte contesta l'interpretazione della norma o di un precedente costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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