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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25004/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento con cui Roma Capitale aveva contestato l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2013 in relazione a un immobile sito in Roma. Egli sosteneva che la propria unità immobiliare e quella, posta nello stesso stabile e piano, di proprietà della coniuge fossero state materialmente unificate mediante una scala interna e utilizzate come un'unica abitazione principale. Deduceva inoltre che, a causa della distinta titolarità dei due immobili, non era stata possibile la fusione catastale, ma che erano state presentate dichiarazioni Docfa per l'unione di fatto ai fini fiscali. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, mentre il giudice d'appello lo aveva respinto, ritenendo decisiva la separazione catastale delle unità e rilevando che la coniuge risiedeva in un diverso immobile dello stesso edificio. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, sostenendo che l'unificazione di fatto degli immobili e, comunque, la propria residenza e dimora nell'immobile di proprietà fossero sufficienti a riconoscere l'esenzione IMU.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ma ha precisato che l'esenzione IMU spetta, in via generale, per una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile come tale e non può essere estesa ad ulteriori unità catastalmente autonome soltanto perché contigue, materialmente unite o utilizzate congiuntamente. Tuttavia, ha ritenuto erronea la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso il beneficio per il solo fatto che il coniuge risiedesse e dimorasse in un diverso immobile dello stesso edificio. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, la Cassazione ha affermato che, ai fini dell'esenzione, rilevano individualmente la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore dell'immobile, senza che la situazione abitativa del coniuge o degli altri componenti del nucleo familiare possa precludere il beneficio. Poiché il contribuente risiedeva anagraficamente nel proprio immobile e non erano necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito, accogliendo l'originario ricorso contro l'avviso di accertamento. Le spese sono state compensate in ragione del consolidamento della giurisprudenza successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214

    «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»

    La disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, limita l'esenzione IMU a un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale; dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale deve essere riferito individualmente al possessore e non anche al suo nucleo familiare.

  • art. 1, comma 741, lettera b), l. 27 dicembre 2019, n. 160

    «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiedeva la residenza e la dimora abituale del possessore e dei componenti del nucleo familiare, anziché del solo possessore.

  • art. 5-decies, comma 1, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215

    La Corte ne richiama la modifica della disciplina dell'abitazione principale, anch'essa colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte incompatibile con il riconoscimento individuale del beneficio.

  • artt. 3, 31 e 53 Cost.

    Sono richiamati dalla Corte costituzionale quali parametri violati dalla disciplina che determinava una disparità di trattamento tra coniugi o persone unite civilmente e conviventi di fatto e penalizzava la scelta dei coniugi di vivere stabilmente in abitazioni diverse.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Individua il vizio denunciato dal ricorrente, consistente nella violazione o falsa applicazione della disciplina normativa sull'esenzione IMU.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per l'abitazione principale è soggetta a interpretazione restrittiva e, in via generale, riguarda una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come unica unità; non può essere estesa a più unità catastalmente autonome solo perché contigue, materialmente unificate o utilizzate congiuntamente.
  • Ai fini dell'esenzione IMU, la residenza anagrafica e la dimora abituale devono essere verificate con riferimento al singolo possessore dell'immobile e non alla situazione abitativa complessiva del nucleo familiare.
  • Il possessore che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel proprio immobile ha diritto all'esenzione IMU anche quando il coniuge risieda e dimori in un diverso immobile, situato nello stesso comune o in un comune diverso.
  • La diversa residenza del coniuge non può determinare, di per sé, la limitazione dell'esenzione a un solo immobile né precludere il beneficio spettante al possessore che soddisfi personalmente i requisiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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