Cassazione Civile, Ordinanza n. 24997/2026 del 04/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio-liquidatore)
La controversia
La società, cancellata dal registro delle imprese nel luglio 2016, aveva ottenuto una precedente cassazione con rinvio limitata al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite. Il socio e liquidatore aveva quindi riassunto il giudizio nel 2018, agendo sia quale socio sia quale liquidatore, per chiedere il rimborso delle spese. La Corte di giustizia tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile la riassunzione, ritenendo la società definitivamente estinta, il credito per spese processuali incerto e illiquido e, comunque, non trasferibile al singolo socio, salvo eventualmente pro quota con la partecipazione di tutti i soci. Aveva inoltre ritenuto che il credito fosse stato rinunciato, non essendo stato coltivato dal liquidatore né inserito nel bilancio finale di liquidazione. Il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2495 c.c., 299 e seguenti c.p.c., 110 c.p.c. e 24 Cost., sostenendo che la riassunzione proposta quale liquidatore fosse ammissibile e che la cancellazione della società non determinasse, nel contenzioso tributario, l'immediata perdita della soggettività processuale. Ha inoltre contestato la propria carenza di legittimazione quale socio e l'asserita rinuncia al credito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 introduca, per gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione relativi a tributi, contributi, sanzioni e interessi, una fictio iuris di temporanea sopravvivenza della società cancellata per cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Durante tale periodo la società conserva capacità e soggettività processuale e l'ex liquidatore mantiene i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, mentre i soci non sono ancora legittimati quali successori dell'ente. Poiché al momento della riassunzione il quinquennio non era decorso, la domanda proposta dal ricorrente quale liquidatore non poteva essere dichiarata inammissibile e doveva essere esaminata nel merito. È stata invece respinta la censura relativa alla pretesa autonoma legittimazione del ricorrente quale socio. La Corte ha escluso che il credito per le spese fosse stato rinunciato: il presupposto dell'estinzione immediata della società, utilizzato dal giudice di merito, era insussistente e il credito era stato costantemente coltivato mediante la riassunzione e i successivi giudizi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio con i soci successori. Nel giudizio di rinvio dovrà tenersi conto del successivo decorso del quinquennio, intervenuto nel 2021, che ha determinato il venir meno della fictio e il trasferimento delle situazioni giuridiche pendenti ai soci, con cessazione dei poteri processuali dell'ex liquidatore.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione concernenti tributi, contributi, sanzioni ed interessi, l'estinzione della società produce effetto decorso il termine di cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese
La disposizione introduce una fictio iuris di temporanea sopravvivenza della società cancellata, con conservazione della capacità e soggettività processuale nei rapporti tributari contemplati dalla norma e permanenza dei poteri rappresentativi dell'ex liquidatore per cinque anni.
art. 2495 c.c.
La disciplina ordinaria dell'estinzione della società e della successione dei soci opera, nei rapporti tributari indicati dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, dopo il decorso del quinquennio previsto dalla norma speciale.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
Richiamati in relazione agli effetti processuali degli eventi estintivi e alla riassunzione del giudizio.
art. 110 c.p.c.
Richiamato in relazione alla successione nel processo conseguente all'estinzione della società.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela del diritto di agire e difendersi in giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Individua il vizio denunciato dal ricorrente, consistente nella violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nei rapporti tributari indicati dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, la cancellazione della società dal registro delle imprese non produce immediatamente l'estinzione processuale dell'ente: per cinque anni dalla richiesta di cancellazione opera una fictio iuris di sopravvivenza della società.
- Durante il quinquennio previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, l'ex liquidatore conserva i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della società nelle controversie tributarie contemplate dalla norma.
- Nel medesimo quinquennio i soci non sono legittimati ad agire quali successori della società estinta; una domanda proposta da un socio in proprio non può fondare la legittimazione successoria, mentre la domanda proposta dal medesimo soggetto quale liquidatore deve essere valutata autonomamente.
- Il decorso del quinquennio previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 determina il venir meno della fictio iuris, il consolidamento dell'estinzione della società e il trasferimento ai soci delle situazioni giuridiche ancora pendenti, con cessazione dei poteri processuali dell'ex liquidatore.
- Il successivo decorso del quinquennio non determina l'abbandono o la rinuncia di un credito già costantemente coltivato nel processo; esso comporta il trasferimento della situazione giuridica ai soci successori e richiede la prosecuzione del giudizio nei loro confronti, previa integrazione del contraddittorio.
- Quando l'estinzione della società interviene nel corso del giudizio di cassazione, essa non determina l'interruzione del processo, poiché il giudizio di legittimità è retto dall'impulso d'ufficio.
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