Cassazione Civile, Ordinanza n. 24989/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società contribuenti)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale relativa al periodo d’imposta 2015, l’amministrazione finanziaria notificava alla società consolidata e alla società consolidante un avviso di accertamento ai sensi dell’art. 40-bis del d.P.R. n. 600/1973. L’atto contestava: costi per servizi ritenuti non di competenza del periodo 2015, costi ritenuti indebitamente dedotti perché riferiti a imposte e sanzioni non deducibili, nonché l’irregolare tenuta della contabilità di magazzino. Venivano accertati un maggior reddito imponibile IRES di euro 105.832,00, una maggiore imposta di euro 29.104,00 e sanzioni complessive per dichiarazione infedele e irregolare tenuta della contabilità. Fallito il tentativo di accertamento con adesione, le società impugnavano l’atto, deducendo anche che nella dichiarazione dei redditi erano stati commessi errori a loro sfavore, consistiti nell’omessa indicazione di interessi passivi riportabili e nella mancata deduzione dell’agevolazione ACE. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, ritenendo emendabili gli errori dichiarativi anche in giudizio, in assenza di una domanda di rimborso o di pagamento, e ravvisando inoltre un difetto di motivazione dell’avviso nonché la prova della deducibilità dei costi recuperati. L’amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava la violazione dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che gli errori dichiarativi a favore del contribuente non potessero essere fatti valere in giudizio senza previa dichiarazione integrativa quando comportassero l’introduzione di un nuovo credito o di una richiesta di rimborso. Con il secondo denunciava omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., contestando la valutazione della CTR sui costi indeducibili e lamentando che non fosse stata esaminata la questione della mancata impugnazione di una parte del rilievo relativo a imposte e sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto corretta la possibilità per le società di far valere in sede contenziosa gli errori dichiarativi che avevano determinato un maggior imponibile o un maggior debito d’imposta, poiché le contribuenti non avevano chiesto il rimborso o il pagamento di somme in via riconvenzionale, ma soltanto l’annullamento dell’avviso di accertamento. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il contribuente può emendare la dichiarazione e opporsi in giudizio alla maggiore pretesa tributaria, anche oltre il termine per la dichiarazione integrativa, mentre restano distinti i casi in cui venga chiesto un rimborso o fatto valere un credito autonomo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva comunque esaminato la questione della deducibilità dei costi e aveva annullato l’atto sulla base di una duplice ratio decidendi: difetto di motivazione dell’avviso e infondatezza sostanziale della pretesa, per avere le contribuenti dimostrato la deducibilità dei costi. L’eventuale mancata analitica disamina delle difese dell’amministrazione avrebbe potuto integrare, al più, un’insufficienza motivazionale non più deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione vigente. L’avviso di accertamento è rimasto quindi annullato. L’amministrazione finanziaria è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.600,00 oltre accessori e distratte in favore dei difensori delle società, dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 40-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale fondamento della notifica dell’atto unico di accertamento alla società consolidata e alla società consolidante.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito.
La disposizione consente al contribuente di far valere in sede contenziosa gli errori dichiarativi commessi a proprio danno quando intenda opporsi alla maggiore pretesa tributaria, senza che ciò costituisca domanda di rimborso o di pagamento di un credito.
art. 99, comma 1, TUIR
Richiamato nell’avviso di accertamento quale norma asseritamente violata per la deduzione di imposte e sanzioni.
art. 109, comma 5, TUIR
Richiamato nell’avviso di accertamento in relazione alla contestata deducibilità dei costi.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato quale base della sanzione per dichiarazione infedele.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato quale base della sanzione per la tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge.
art. 1 d.l. n. 201/2011
Richiamato dalle contribuenti e dalla CTR quale fondamento della deduzione per aiuto alla crescita economica (ACE), omessa nella dichiarazione.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Individuato, nel principio delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte, quale termine entro cui può essere presentata la dichiarazione integrativa diretta a evitare un danno per la pubblica amministrazione.
art. 112 c.p.c.
La sua violazione è stata esclusa perché la CTR aveva esaminato e deciso la questione della deducibilità dei costi, sebbene non avesse analizzato puntualmente ogni argomentazione difensiva.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare l’omessa pronuncia; la censura è stata respinta per l’effettivo esame della questione da parte della CTR.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha affermato che l’eventuale insufficienza della motivazione, conseguente alla mancata analitica disamina delle difese dell’amministrazione, non è più deducibile in cassazione nella formulazione vigente.
d.l. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012
Richiamato quale fonte della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l’attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, in ragione dell’esenzione dell’amministrazione finanziaria e del meccanismo della prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012
Richiamato quale fondamento del meccanismo di prenotazione a debito applicabile all’amministrazione finanziaria.
art. 158, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale ulteriore fondamento dell’esenzione dell’amministrazione finanziaria dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo.
Massime di principio
- Il contribuente può far valere in sede di accertamento o di giudizio gli errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione dei redditi a proprio danno, quando tali errori abbiano determinato un maggior imponibile, un maggior debito d’imposta o un minor credito e la domanda sia diretta a contrastare o ridurre la pretesa tributaria dell’amministrazione.
- La facoltà di emendare la dichiarazione in sede contenziosa non si traduce in una domanda di rimborso o di pagamento di somme quando il contribuente chieda esclusivamente l’annullamento o la riduzione dell’atto impositivo; pertanto, non è preclusa dalla mancata presentazione di una dichiarazione integrativa.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre soltanto quando manchi una decisione sulla domanda o sulla questione che richiedeva una pronuncia di accoglimento o rigetto. Non ricorre quando il giudice abbia esaminato la questione, anche con motivazione sintetica o non analitica.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una duplice autonoma ratio decidendi, costituita sia dal difetto di motivazione dell’atto impositivo sia dall’infondatezza sostanziale della pretesa, la censura relativa alla mancata considerazione di singole difese non integra omessa pronuncia se la questione sostanziale è stata comunque esaminata.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la mera insufficienza o non analiticità della motivazione non è, di per sé, deducibile in cassazione come vizio autonomo, quando il fatto decisivo sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
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