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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36440/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società assicurata volta a ottenere dalla compagnia assicuratrice il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza per il furto di un natante. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo prescritto il credito. La società ricorrente ha censurato la sentenza d'appello denunciando violazione di norme processuali e sostanziali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse considerarsi sospeso o comunque non decorso mentre era in corso, su iniziativa dell'assicuratore, un accertamento tecnico affidato a un perito fiduciario, del quale l'assicurata era stata informata e al quale aveva partecipato, fornendo documentazione e manifestando interesse alla pretesa. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di assicurazione contro i danni, la pendenza di accertamenti tecnici disposti dall'assicuratore e conosciuti dall'assicurato impedisce che la mancata costituzione in mora faccia decorrere la prescrizione fino a quando l'assicurato non sia reso edotto della conclusione delle verifiche. La resistente ha contrastato il ricorso sostenendo la correttezza della decisione di merito, che aveva escluso la perizia contrattuale e qualificato l'attività del perito come mero incarico tecnico conferito dalla compagnia, non idoneo a sospendere o interrompere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse valutato la fattispecie alla luce del principio già affermato in precedenza, secondo cui, quando l'assicuratore incarichi un perito di accertare tecnicamente il sinistro e l'assicurato sia informato della pendenza di tali verifiche, le comunicazioni dell'assicurato al tecnico possono esprimere la persistenza dell'interesse a far valere la pretesa e giustificare la non decorrenza della prescrizione fino alla conoscenza dell'esito degli accertamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È indicato come parametro di ricorso per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza una specifica elaborazione autonoma nella motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza una specifica elaborazione autonoma nella motivazione.

  • art. 547 cod. nav.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma di riferimento del rapporto assicurativo marittimo/natanti, senza approfondimento autonomo nel testo.

  • art. 1375 c.c.

    Evocato dalla ricorrente in tema di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto; la Corte valorizza tali criteri nel ragionamento sull'attesa degli esiti dell'accertamento tecnico.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione del diritto all'indennizzo.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza della prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riconoscimento del diritto e interruzione della prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per la trattazione in camera di consiglio sulla base di proposta del relatore.

Massime di principio

  • In materia di assicurazione contro i danni, il conferimento da parte dell'assicuratore di un incarico a un perito per accertamenti tecnici sul sinistro non costituisce, di per sé, riconoscimento del diritto dell'assicurato né determina automaticamente l'interruzione o la sospensione della prescrizione.
  • La pendenza di accertamenti tecnici disposti dall'assicuratore, se nota all'assicurato, rende ragionevole attendere l'esito delle verifiche prima di promuovere iniziative giudiziarie o sollecitatorie; in tale periodo l'assicurato non deve subire un pregiudizio prescrizionale, purché abbia manifestato la persistenza del proprio interesse alla pretesa.
  • Le comunicazioni dell'assicurato rivolte al perito incaricato dall'assicuratore, pur non valendo come costituzione in mora se non indirizzate al debitore o a un suo rappresentante, possono essere valorizzate come indice della volontà di far valere il diritto e come elemento idoneo a giustificare la non decorrenza della prescrizione fino alla comunicazione dell'esito degli accertamenti.
  • Il giudice di merito, nel valutare l'eccezione di prescrizione in simili fattispecie, deve accertare in concreto se vi siano stati accertamenti tecnici disposti dall'assicuratore, se l'assicurato ne fosse informato, e se questi abbia tenuto un comportamento incompatibile con l'inerzia, manifestando invece un persistente interesse alla liquidazione del sinistro.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoRicorso per cassazione
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

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