Cassazione Civile, Ordinanza n. 14147/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La parte attrice aveva convenuto in giudizio il progettista e direttore dei lavori di un immobile di sua proprietà, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivanti da vizi e difetti costruttivi. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola sussumibile nell'art. 1669 c.c. e prescritta, poiché la danneggiata avrebbe avuto conoscenza della gravità dei vizi al più tardi nel novembre 2002, in occasione di una consulenza tecnica espletata in sede penale; da lì sarebbe decorso il termine annuale, con conseguente tardività dell'azione proposta nel maggio 2005. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In Cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omesso esame delle risultanze processuali e per errata qualificazione della domanda, sostenendo che il giudice avrebbe trascurato la domanda risarcitoria formulata in relazione alla responsabilità del professionista; 2) violazione degli artt. 113, 132 c.p.c., 1669 e 2043 c.c., assumendo che, esclusa o non più applicabile la disciplina speciale dell'art. 1669 c.c., avrebbe dovuto trovare spazio l'azione aquiliana ex art. 2043 c.c. con decorrenza della prescrizione dalla effettiva conoscenza del danno; 3) nullità della sentenza per la statuizione sulle spese di lite e sull'ulteriore contributo unificato, ritenuta ingiusta e meritevole di compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per proporre validamente l'eccezione di prescrizione, è sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto, senza necessità di specificare ulteriori dati, e il giudice non è vincolato alle deduzioni di parte quanto alla qualificazione giuridica della questione. Ha respinto il secondo motivo affermando che l'art. 2043 c.c. opera solo quando manchino i presupposti per applicare l'art. 1669 c.c., non già per tornare applicabile quando la disciplina speciale sia ormai prescritta; pertanto le considerazioni sul dies a quo dell'azione aquiliana erano comunque svolte solo ad abundantiam. Ha dichiarato manifestamente infondato il terzo motivo, poiché la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice nei limiti di legge. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice deve corrispondere tra chiesto e pronunciato, ma conserva il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti e individuare la norma applicabile.
Il giudice applica la norma di diritto rilevante, indipendentemente dalle qualificazioni prospettate dalle parti.
Richiamato in relazione alla dedotta insufficienza motivazionale, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Norma speciale richiamata per i gravi difetti dell'edificio; la sua applicazione esclude il ricorso all'art. 2043 c.c. se i presupposti speciali sussistono.
Ha applicazione generale solo quando non ricorrano i presupposti dell'art. 1669 c.c.; non può essere invocato per recuperare una tutela ormai preclusa dalla prescrizione della disciplina speciale.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice nei casi e limiti previsti dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Usata come precedente per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.
S.U. 2284/2014
Richiamata per il principio di specialità dell'art. 1669 c.c. rispetto all'art. 2043 c.c.
Massime di principio
- Per proporre validamente un'eccezione di prescrizione è sufficiente allegare il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare del diritto; non è necessario indicare in modo analitico tutti gli ulteriori dati fattuali, perché la questione diviene di diritto e il giudice non è vincolato alla mera formulazione letterale della parte.
- Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti allegati e di individuare la disciplina applicabile, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando si mantenga nel perimetro del fatto storico dedotto.
- La responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ha funzione generale e residuale: si applica solo quando non ricorrano i presupposti della disciplina speciale di cui all'art. 1669 c.c., ma non può essere utilizzata per eludere la prescrizione già maturata sotto la norma speciale.
- In materia di spese processuali, la soccombenza resta il criterio ordinario; la compensazione è eccezionale e rimessa alla valutazione discrezionale del giudice nei limiti fissati dall'art. 92 c.p.c.
- Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di dare atto, quando ne ricorrano i presupposti, del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.p.r. n. 115/2002.
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