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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31843/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cecchi, ex amministratore unico della "Formula Uno s.r.l." (dichiarata fallita il 12/07/2016), impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per bancarotta per distrazione (artt. 216, comma 1, n.1 e 223 R.D. 16/03/1942, n.267) per avere nel 2014-2015 distratto/occultato il magazzino merci (valutato dalla curatela in complessivi €1.224.974,00 più altre merci per €420.000 vendute a società spagnole) senza che risultassero gli incassi. In cassazione deduceva: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità poiché non sarebbe stata dimostrata l'effettiva esistenza dei beni non rinvenuti; 2) erronea valutazione delle fatture del 2014 che attesterebbero vendite sottocosto (abbattimento 50-60%) e mancato pagamento, ma ciò non proverebbe la distrazione, anche in considerazione della progressiva svalutazione degli elettrodomestici e della presunta cessazione dell'attività societaria dal 2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto corretta la valutazione delle corti di merito secondo cui l'esistenza originaria del magazzino è desumibile dai dati contabili aggregati e da fatture riscontrate, nonché confermata dalle dichiarazioni dell'imputato sull'assenza di scorte al fallimento. Ha inoltre rilevato che le fatture senza pagamento e la mancata identificazione/giustificazione degli acquirenti spagnoli sostengono la ricostruzione di distrazione. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), artt. 216 comma 1 n.1 e 223

    La corte conferma che il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa effettiva disponibilità dei beni sottratti e che l'esistenza di questi può essere desunta anche in via indiretta dagli ultimi documenti attendibili.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Articolo invocato dal ricorrente per censurare supposte violazioni di legge e vizii di motivazione; la Corte ha rilevato che le censure erano generiche e quindi inammissibili ai sensi delle norme processuali.

  • Disposizioni di attuazione del c.p.p., art. 173

    Richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso e per la motivazione sintetica richiesta nella cassazione; la Corte ha motivato che il ricorso non ha fornito elementi specifici richiesti da tale disciplina.

  • Codice civile, art. 2710

    La Corte ricorda che l'accertamento non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità automatica prevista dall'art. 2710 c.c.; i documenti societari usati come prove devono essere valutati nella loro intrinseca affidabilità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per l'addebito delle spese e per il versamento alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, salvo dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che il ricorrente abbia agito in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; tuttavia non ha impedito l'applicazione dell'onere delle spese e della somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per il reato di bancarotta per distrazione è necessario provare l'effettiva esistenza e la disponibilità originaria dei beni non rinvenuti; tale esistenza può essere provata anche indirettamente con "ultimi documenti attendibili" (bilanci, fatture) purché la loro attendibilità sia valutata nel merito.
  • Il bilancio sociale può concorrere come documento utile all'accertamento, ma non gode di presunzione assoluta: le risultanze devono essere valutate nella loro intrinseca affidabilità ed eventuali contestazioni devono essere specifiche e motivate.
  • Fatture che documentano vendite sottocosto e mancato incasso possono concorrere a dimostrare la distrazione o l'occultamento di beni, soprattutto se non risultano pagamenti e non vengono forniti elementi identificativi o giustificativi degli acquirenti.
  • Dichiarazioni dell'imputato che riconoscono l'assenza di scorte al momento del fallimento rafforzano la ricostruzione della sottrazione dei beni e non possono essere eluse con censure generiche.
  • Le doglianze in cassazione devono essere circostanziate: argomentazioni generiche sulla "mancata verifica dell'attendibilità" o sulla "svalutazione naturale dei beni" sono, se non dettagliate, motivo di inammissibilità.
  • La mera svalutazione commerciale dei beni (es. elettrodomestici) non esclude automaticamente il reato se mancano pagamenti o prove che le operazioni siano state reali e documentabili; il giudice valuta globalmente documenti contabili e prove indirette.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è necessario documentare in modo preciso le cause dell'apparente sparizione dei beni (es. documenti di vendita con prova di pagamento, atti esecutivi riferiti specificamente ai beni, identificazione degli acquirenti) e contestare l'attendibilità dei documenti probatori con elementi concreti.

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