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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36017/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il GIP del Tribunale di Pordenone aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere, ritenendolo gravemente indiziato di plurimi delitti di cessione di cocaina ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 5 maggio 2026, aveva rigettato la richiesta di riesame. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione sulla scelta della misura: secondo la difesa, le esigenze cautelari potevano essere fronteggiate con gli arresti domiciliari, anche con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo. Ha lamentato che non fossero stati adeguatamente considerati lo stato di incensuratezza e la collaborazione: aveva ammesso gli addebiti, precisando epoca e quantitativo delle cessioni, e in un interrogatorio in procedimento collegato aveva fornito indicazioni sull’autovettura utilizzata e sui luoghi nella disponibilità del fornitore. La Corte ha rilevato che il motivo richiamava atti non trascritti né allegati e riproponeva le censure del riesame senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico, perché fondato su richiami generici ad atti non trascritti né allegati e sulla mera reiterazione delle doglianze già sottoposte al Tribunale del riesame. Ha inoltre osservato che il Tribunale aveva motivato in modo completo e non manifestamente illogico l’inadeguatezza degli elementi invocati dalla difesa: l’indagato aveva ammesso circostanze già acquisite, cercando di ridimensionarne la portata; le indagini descrivevano un’attività di spaccio stabile e continuativa, protratta per circa un anno sino al dicembre 2025, rivolta a oltre venti acquirenti e costituente l’unica fonte di sostentamento dell’indagato e della famiglia. Le dichiarazioni non avevano concretamente consentito di identificare il fornitore: l’individuazione fotografica aveva avuto esito negativo e non ne erano state fornite le generalità, nonostante i rapporti intensi e continuativi. È stata inoltre valorizzata la prosecuzione dell’attività illecita dopo un arresto in flagranza e l’applicazione dell’obbligo di dimora, indicativa dell’inaffidabilità rispetto alle prescrizioni giudiziarie; lo spaccio avveniva presso l’abitazione o nelle immediate vicinanze, con la collaborazione della coniuge. La Corte ha richiamato il principio per cui la collaborazione non riduce automaticamente la pericolosità sociale né determina da sola la sostituzione della misura, dovendo il giudice effettuare una valutazione concreta. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Con ordinanza del 5 maggio 2026, il Tribunale di Trieste ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell’interesse di Osmen Xhelilaj, avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato di plurimi delitti di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

    La norma identifica il titolo dei plurimi delitti di cessione di cocaina posti a fondamento dei gravi indizi; la decisione qui riportata riguarda però la scelta della misura cautelare, non la responsabilità nel merito.

  • art. 611, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p.

    Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento, in difetto di richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, del codice di rito.

    La trattazione del ricorso si è svolta per iscritto, non essendo stata richiesta la discussione secondo le disposizioni richiamate.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La pronuncia dispone gli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma richiamata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una decisione cautelare è aspecifica la censura che si limita a reiterare le doglianze già sottoposte al giudice del riesame senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; il richiamo a atti non trascritti né allegati, ma solo genericamente indicati, non colma tale carenza.
  • La condotta collaborativa dell’indagato non determina, da sola, una riduzione della pericolosità sociale né un automatismo favorevole nella valutazione delle esigenze cautelari: il giudice deve apprezzare concretamente il contenuto e l’effettiva utilità delle dichiarazioni nel quadro complessivo.
  • Ai fini della scelta della misura cautelare, la prosecuzione dell’attività illecita dopo un arresto in flagranza e l’imposizione di una misura meno gravosa può essere valorizzata come indice di inaffidabilità rispetto all’osservanza delle prescrizioni e di inadeguatezza di misure alternative alla custodia in carcere.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareSpaccioImpugnazioni
RamiMisure cautelariStupefacentiProcesso penale

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