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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02805/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

L'ente previdenziale aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo nei confronti della società editrice per contributi previdenziali asseritamente dovuti in relazione ad alcuni rapporti intrattenuti con giornalisti o collaboratori, tra cui due posizioni specifiche. La Corte d'appello aveva revocato il decreto, ritenendo, per una collaboratrice, che l'attività svolta non fosse giornalistica ma mera ricerca fotografica priva di scelte intellettuali e creative, e, per un'altra, che mancasse la subordinazione, perché non risultava un obbligo di stabile disponibilità verso l'azienda. In cassazione l'ente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2094 c.c. e del contratto collettivo giornalistico, sostenendo che una delle collaboratrici dovesse qualificarsi come collaboratrice fissa e quindi subordinata; 2) violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale, assumendo che il contratto di co.co.co. evidenziasse chiaramente una prestazione giornalistica; 3) violazione di norme previdenziali e dell'art. 2697 c.c., deducendo che la prova del rapporto giornalistico non dovesse gravare sull'ente e che la natura giornalistica dovesse presumersi per l'iscrizione all'albo dei pubblicisti; 4) violazione della legge professionale giornalistica, sostenendo che il redattore infografico svolga attività giornalistica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, perché diretti in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e del quadro probatorio, preclusa in cassazione, anche per effetto della doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.; ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, chiarendo che la decisione impugnata non si fondava su un erroneo riparto dell'onere della prova, ma sulla prova positiva, ricavata dalle testimonianze, della natura non giornalistica delle prestazioni. Il ricorso è stato quindi respinto e l'ente ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la nozione di lavoro subordinato; la qualificazione del rapporto resta apprezzamento di fatto del giudice di merito

  • artt. 1 e 2 CCNL Giornalisti (d.P.R. n. 153/1961)

    invocati per sostenere la subordinazione della collaboratrice fissa, ma non ritenuti decisivi in cassazione

  • artt. 1362 ss. c.c.

    le censure interpretative sono inammissibili se non indicano specificamente i canoni violati e si risolvono nella contrapposizione di una diversa lettura del contratto

  • art. 17, comma 3, d.lgs. n. 503/1992

    richiamato insieme alle norme previdenziali sul contributo dovuto per attività giornalistica

  • art. 76 l. n. 388/2000

    richiamato insieme alle norme previdenziali sul contributo dovuto per attività giornalistica

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova non è violato se il giudice fonda la decisione su prove acquisite che dimostrano in positivo un fatto incompatibile con la pretesa attorea

  • art. 1 l. n. 69/1963

    richiamato per sostenere che una certa attività sarebbe giornalistica; la Corte non accoglie la censura perché basata su una diversa valutazione del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la Corte evidenzia che le doglianze, pur formalmente rubricate come violazioni di legge, in realtà mirano a contestare il merito

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sul fatto è limitato; la rivalutazione delle prove non è consentita

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto, è precluso il ricorso per cassazione sui medesimi profili fattuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    rigettato il ricorso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato implicitamente quale parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, in cassazione, non può essere rinnovato come mera questione di diritto.
  • Quando la sentenza di appello e quella di primo grado concordano sulle stesse ragioni di fatto, opera il limite della "doppia conforme" e la censura di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Per denunciare validamente la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, il ricorrente deve indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo; è inammissibile la censura che si riduca a contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale.
  • Il vizio di violazione dell'art. 2697 c.c. non sussiste quando il giudice abbia correttamente distribuito l'onere probatorio ma abbia comunque accertato in fatto, sulla base delle prove acquisite, elementi incompatibili con la pretesa fatta valere.
  • L'accertamento della natura giornalistica della prestazione dipende dal concreto contenuto dell'attività svolta, e in particolare dalla presenza o meno di scelte intellettuali e creative funzionali alla rilevanza informativa del prodotto finale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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