Cassazione Civile, Ordinanza n. 02887/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda con cui un lavoratore sosteneva che, sin dal 1991, il rapporto formalmente intercorso con varie società appaltatrici fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società committente, per effetto di interposizione fittizia di manodopera. In primo grado era stato accertato il rapporto subordinato; in appello, invece, la domanda era stata dichiarata inammissibile per la ritenuta formazione di un giudicato esterno, desunto da una precedente sentenza del Tribunale che aveva condannato in solido la committente e l'ultima appaltatrice al pagamento di un emolumento contrattuale, sulla base dell'assunto che tale decisione implicasse la genuinità dell'appalto e precludesse ogni ulteriore contestazione. Il ricorrente ha censurato tale conclusione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 1 l. n. 1369/1960, sostenendo che la precedente sentenza riguardava solo il rapporto con l'ultima appaltatrice e il periodo successivo al 4 agosto 2011, mentre la sua domanda atteneva anche a rapporti e appalti precedenti, intercorsi con diverse società succedutesi nell'appalto; con il secondo ha denunciato contraddittorietà della motivazione e illegittimità della condanna alle spese del primo grado, osservando che l'eventuale giudicato esterno si sarebbe formato solo successivamente alla decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza invocata come giudicato esterno fosse stata resa solo in relazione al rapporto lavorativo con l'ultima appaltatrice a decorrere dal 4 agosto 2011 e non potesse estendere i propri effetti ai precedenti rapporti con altre società succedutesi nell'appalto. È stato quindi escluso che la genuinità dell'ultimo appalto potesse automaticamente valere anche per quelli precedenti, essendo gli appalti autonomi e non potendo configurarsi una unicità del rapporto contrattuale se le parti non erano sempre le stesse. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno opera solo entro i limiti oggettivi e soggettivi della decisione passata in giudicato e non può estendersi a rapporti o periodi non compresi nella precedente sentenza.
art. 1 L. n. 1369/1960
La dedotta interposizione fittizia di manodopera deve essere valutata con riferimento ai singoli rapporti e ai singoli appalti concretamente intercorsi, non essendo sufficiente richiamare un giudicato formatosi su un diverso segmento temporale.
art. 29 D.Lgs. n. 276/2003
La precedente pronuncia aveva condannato in solido committente e appaltatrice per un credito retributivo, ma tale statuizione non implicava, di per sé, la ricostruzione del rapporto come interposizione fittizia nei periodi anteriori.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge per errata applicazione del giudicato esterno e per la consequenziale statuizione sulle spese.
Massime di principio
- Il giudicato esterno preclude la riesame solo dei capi e dei fatti giuridicamente rilevanti coperti dalla decisione definitiva; non è consentito estenderne automaticamente gli effetti a periodi, rapporti o contratti diversi e autonomi.
- Quando la controversia riguarda una successione di appalti e di appaltatori, la verifica dell'eventuale interposizione fittizia va compiuta per ciascun rapporto e per ciascun segmento temporale, poiché la validità di un appalto successivo non prova, di per sé, la genuinità di quelli precedenti.
- L'autonomia dei singoli contratti di appalto impedisce di desumere da una sentenza relativa all'ultimo appalto una unicità del rapporto contrattuale in presenza di diverse imprese succedutesi nel tempo.
- La mera condanna solidale del committente al pagamento di somme dovute dall'appaltatore, in un diverso giudizio, non equivale automaticamente ad accertamento definitivo dell'inesistenza di ogni interposizione fittizia in tutti i rapporti precedenti.
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