Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02887/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda con cui un lavoratore sosteneva che, sin dal 1991, il rapporto formalmente intercorso con varie società appaltatrici fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società committente, per effetto di interposizione fittizia di manodopera. In primo grado era stato accertato il rapporto subordinato; in appello, invece, la domanda era stata dichiarata inammissibile per la ritenuta formazione di un giudicato esterno, desunto da una precedente sentenza del Tribunale che aveva condannato in solido la committente e l'ultima appaltatrice al pagamento di un emolumento contrattuale, sulla base dell'assunto che tale decisione implicasse la genuinità dell'appalto e precludesse ogni ulteriore contestazione. Il ricorrente ha censurato tale conclusione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 1 l. n. 1369/1960, sostenendo che la precedente sentenza riguardava solo il rapporto con l'ultima appaltatrice e il periodo successivo al 4 agosto 2011, mentre la sua domanda atteneva anche a rapporti e appalti precedenti, intercorsi con diverse società succedutesi nell'appalto; con il secondo ha denunciato contraddittorietà della motivazione e illegittimità della condanna alle spese del primo grado, osservando che l'eventuale giudicato esterno si sarebbe formato solo successivamente alla decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza invocata come giudicato esterno fosse stata resa solo in relazione al rapporto lavorativo con l'ultima appaltatrice a decorrere dal 4 agosto 2011 e non potesse estendere i propri effetti ai precedenti rapporti con altre società succedutesi nell'appalto. È stato quindi escluso che la genuinità dell'ultimo appalto potesse automaticamente valere anche per quelli precedenti, essendo gli appalti autonomi e non potendo configurarsi una unicità del rapporto contrattuale se le parti non erano sempre le stesse. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera solo entro i limiti oggettivi e soggettivi della decisione passata in giudicato e non può estendersi a rapporti o periodi non compresi nella precedente sentenza.

  • art. 1 L. n. 1369/1960

    La dedotta interposizione fittizia di manodopera deve essere valutata con riferimento ai singoli rapporti e ai singoli appalti concretamente intercorsi, non essendo sufficiente richiamare un giudicato formatosi su un diverso segmento temporale.

  • art. 29 D.Lgs. n. 276/2003

    La precedente pronuncia aveva condannato in solido committente e appaltatrice per un credito retributivo, ma tale statuizione non implicava, di per sé, la ricostruzione del rapporto come interposizione fittizia nei periodi anteriori.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge per errata applicazione del giudicato esterno e per la consequenziale statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno preclude la riesame solo dei capi e dei fatti giuridicamente rilevanti coperti dalla decisione definitiva; non è consentito estenderne automaticamente gli effetti a periodi, rapporti o contratti diversi e autonomi.
  • Quando la controversia riguarda una successione di appalti e di appaltatori, la verifica dell'eventuale interposizione fittizia va compiuta per ciascun rapporto e per ciascun segmento temporale, poiché la validità di un appalto successivo non prova, di per sé, la genuinità di quelli precedenti.
  • L'autonomia dei singoli contratti di appalto impedisce di desumere da una sentenza relativa all'ultimo appalto una unicità del rapporto contrattuale in presenza di diverse imprese succedutesi nel tempo.
  • La mera condanna solidale del committente al pagamento di somme dovute dall'appaltatore, in un diverso giudizio, non equivale automaticamente ad accertamento definitivo dell'inesistenza di ogni interposizione fittizia in tutti i rapporti precedenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudicatoAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.