Cassazione Civile, Ordinanza n. 02804/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi dovuti in relazione a cinque giornalisti formalmente assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma ritenuti dalla Corte territoriale lavoratori subordinati. La Corte d'appello aveva confermato, per quattro giornalisti, la subordinazione e aveva aggiunto anche per una quinta giornalista la sussistenza di un rapporto subordinato; aveva inoltre dichiarato inammissibili alcuni motivi di appello incidentale della società per difetto di specificità. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) omesso esame di fatto decisivo e erronea qualificazione dei giornalisti come collaboratori fissi ex art. 2 CCNL giornalisti, sostenendo l'assenza di subordinazione emersa dalle testimonianze; (2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 2094 c.c. e dell'art. 2 CCNL giornalisti, insistendo sulla non configurabilità della collaborazione fissa; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte disposto il completamento dell'istruttoria testimoniale; (4)-(7) riproposizione di argomenti già svolti in appello incidentale e ritenuti inammissibili, senza però confrontarsi con la ratio della declaratoria di inammissibilità per genericità dell'appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, pur formalmente prospettati anche come violazione di legge, miravano in sostanza a ottenere un riesame del fatto relativo alla subordinazione, non consentito in sede di legittimità se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, qui non specificamente dedotto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per commistione di censure eterogenee (violazione di norma processuale e omesso esame di fatto decisivo), incompatibili tra loro e formulate in modo promiscuo. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal quarto al settimo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità e quindi inammissibilità dell'appello incidentale della società. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite e, per l'effetto dell'inammissibilità, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 CCNL Giornalisti
richiamato per contestare o confermare la qualificazione di alcuni collaboratori come collaboratori fissi; la Corte non entra nel merito perché le censure sono inammissibili e mirano a rivalutare il fatto
art. 2094 c.c.
la subordinazione è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti
art. 1362 c.c.
invocato per sostenere una diversa interpretazione del rapporto, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto
art. 1363 c.c.
invocato insieme agli altri canoni ermeneutici contrattuali, ma non idoneo a superare il limite del giudizio di legittimità sul fatto
art. 112 c.p.c.
la dedotta violazione è dichiarata inammissibile perché cumulata promiscuamente con censure di altro tipo nello stesso motivo
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che l'erronea valutazione del materiale istruttorio non integra, di per sé, violazione denunciabile come vizio di legge
art. 116 c.p.c.
richiamato per ribadire che la doglianza non può risolversi in contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
è l'unico canale per denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la censura deve individuare specificamente il fatto omesso
art. 366, n. 4 c.p.c.
la mancata censura della ratio decidendi o la formulazione di un 'non motivo' comportano inammissibilità per difetto di specificità e pertinenza
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
l'inammissibilità del ricorso fa scattare l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge quando la censura mira, in realtà, a ottenere una diversa valutazione delle prove.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica di un fatto storico, effettivamente trascurato dal giudice di merito e potenzialmente idoneo a mutare l'esito della controversia; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- Non è ammissibile cumulare nello stesso motivo censure eterogenee e logicamente incompatibili, come violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto, senza una loro chiara separazione e riferibilità ai diversi numeri dell'art. 360 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non censura il fondamento decisorio effettivamente posto a base della decisione, il motivo è inidoneo e dunque inammissibile.
- La dedotta erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito non integra, di per sé, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che si alleghi la concreta violazione di specifiche regole sull'utilizzazione della prova.
- La genericità dell'appello incidentale o del motivo di ricorso che si limiti a riproporre argomentazioni già svolte senza confrontarsi con le statuizioni impugnate determina l'inammissibilità per difetto di specificità.
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