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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15495/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal fallimento della società venditrice ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, due compravendite immobiliari stipulate nel giugno e luglio 2016 a favore della società acquirente. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo integrati sia l'eventus damni sia la scientia damni: gli atti dispositivi avevano ridotto la garanzia patrimoniale della debitrice, lasciandole debiti preesistenti molto rilevanti e un patrimonio residuo insufficiente; inoltre, la conoscenza del pregiudizio era desunta dall'entità dei debiti ipotecari, dalla menzione negli atti, dalla comunanza dell'amministratore tra venditrice e acquirente fino al giorno prima del rogito e dalla situazione economica della società venditrice. La ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., 66 l.fall., 115, 116 e 132 c.p.c., sostenendo che l'eventus damni era stato erroneamente affermato sulla base di documenti successivi, in particolare del bilancio 2017, e che invece il patrimonio residuo, alla data degli atti, era sufficiente; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2901, 2697, 2729 e 1391 c.c. oltre alle norme processuali, contestando la prova della scientia damni in capo all'acquirente e il ricorso a una mera comunanza soggettiva dell'amministratore; con il terzo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il prezzo era congruo perché equivalente al debito ipotecario e che le vendite non avevano inciso causalmente sul successivo dissesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, già compiuta dai giudici di merito. La sentenza d'appello aveva infatti accertato in fatto che gli atti di vendita avevano ridotto e reso più incerta la soddisfazione dei creditori, che il patrimonio residuo della debitrice non era sufficiente a soddisfare i crediti già esistenti e che le parti erano consapevoli del pregiudizio arrecato ai creditori. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c., precisando che non è consentito trasformare in vizio di legittimità una censura sulla valutazione delle prove, salvo omesso esame di un fatto storico decisivo o motivazione apparente, evenienze qui escluse. Ha inoltre ribadito che l'azione revocatoria esercitata dal curatore ex art. 66 l.fall. conserva i presupposti sostanziali dell'art. 2901 c.c. e non muta la natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale. Conseguentemente il fallimento è rimasto vittorioso e la ricorrente è stata condannata alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 66 l.fall.

    il curatore può chiedere che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile; l'azione revocatoria esercitata in sede concorsuale ha natura derivata e non modifica i presupposti sostanziali dell'azione pauliana.

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria richiede i requisiti sostanziali dell'eventus damni e della scientia damni; il pregiudizio va valutato in termini di maggiore difficoltà o incertezza nella soddisfazione del credito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto accertato dai giudici di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l'utilizzo delle prove, ma la Corte ha escluso che vi fosse violazione di legge, trattandosi di apprezzamenti di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha osservato che il motivo tendeva a sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre un vizio di motivazione; la Corte ha escluso motivazione apparente o perplessa, ritenendo la decisione sorretta da un apparato argomentativo non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la Corte ha rilevato che la censura per violazione di legge era in realtà diretta contro l'accertamento di fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o all'ipotesi di motivazione costituzionalmente anomala; non consente di contestare la mera sufficienza della motivazione o la valutazione delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione anticipata del ricorso secondo tale rito comporta, in caso di decisione conforme alla proposta, le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    a seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore ex art. 66 l.fall., i presupposti sostanziali restano quelli dell'art. 2901 c.c., sicché occorre accertare l'eventus damni e la scientia damni secondo i criteri propri dell'azione pauliana.
  • L'eventus damni sussiste quando l'atto dispositivo rende più incerta o difficoltosa la soddisfazione dei creditori, anche se il debitore conserva altri beni: ciò che conta è la sufficienza del residuo patrimonio a garantire concretamente le ragioni creditorie.
  • La scientia damni può essere desunta da elementi indiziari complessivi, quali l'entità dei debiti esistenti, la menzione dei crediti negli atti, la situazione economica del debitore e la comunanza soggettiva tra le società coinvolte, purché il ragionamento del giudice di merito sia sorretto da motivazione non apparente.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in un vizio di violazione di legge: il sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c. resta limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o a ipotesi di motivazione costituzionalmente anomala.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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