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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30021/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

Una società estera operante nel settore delle scommesse ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che, in relazione ad avvisi di accertamento per imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2010, aveva rigettato il suo appello e confermato la pretesa tributaria e le sanzioni. La società ha dedotto: un motivo preliminare sulla nullità dell'atto per mancata traduzione in inglese; un motivo "pregiudiziale" chiedendo rinvio pregiudiziale alla CGUE e censurando la compatibilità della disciplina interna con il TFUE; sei motivi di violazione di legge relativi ai presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta, alla compatibilità con il diritto UE e con l'art. 401 della direttiva IVA, all'applicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa, e alla condanna alle spese in favore dell'ente impositore assistito da un proprio funzionario. La lite nasceva da avvisi emessi dall'amministrazione finanziaria per il recupero dell'imposta unica nei confronti di titolari di CTD e della società estera, coobbligata solidale.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi salvo il quinto, accolto perché per l'anno d'imposta 2010 sussisteva ancora un'obiettiva incertezza normativa circa l'assoggettamento del bookmaker estero all'imposta unica, con conseguente applicazione dell'esimente prevista dall'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 limitatamente alle sanzioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito escludendo la debenza delle sanzioni. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504 del 1998, art. 3

    individua i presupposti soggettivi dell'imposta unica sulle scommesse; la Corte richiama l'interpretazione consolidata secondo cui il tributo si applica anche al bookmaker estero privo di concessione che operi tramite CTD, in solidarietà con il titolare del centro.

  • l. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66

    norma interpretativa autentica che ha chiarito l'ambito soggettivo dell'imposta e ha sciolto l'incertezza solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore.

  • l. n. 288 del 1998, art. 1, comma 2, lett. b)

    rilevante ai fini del presupposto territoriale dell'imposta, che la Corte ritiene sussistente per le scommesse raccolte nel territorio italiano.

  • TFUE, artt. 49, 56, 57 e 52

    le censure di incompatibilità con la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi sono state ritenute infondate, poiché la disciplina dell'imposta non introduce restrizioni discriminatorie.

  • direttiva 2006/112/CE, art. 401

    la Corte ribadisce che l'imposta unica non è un tributo armonizzato e non viola il divieto di imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA.

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    l'esimente per obiettiva incertezza normativa si applica alle annualità anteriori alla norma interpretativa autentica, perché fino ad allora vi era incertezza sull'assoggettamento del bookmaker estero.

  • l. n. 212 del 2000, art. 7

    la mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non determina di per sé invalidità dell'atto, in assenza di una specifica previsione normativa.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2-sexies

    consente la liquidazione delle spese in favore dell'ente impositore anche se assistito da propri funzionari.

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulle sanzioni, ma la Corte risolve la questione sul diverso presupposto dell'obiettiva incertezza normativa.

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    la disposizione esclude le sanzioni quando il contribuente sia incorso nella violazione per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 15

    richiamati nel motivo sulle spese di lite; la Corte esclude la violazione perché la normativa consente la condanna alle spese anche a favore dell'ente rappresentato da funzionario.

  • cod. proc. civ., artt. 91 e 92

    richiamati nel motivo sulle spese; la Corte ritiene infondata la censura alla luce della disciplina speciale del processo tributario.

  • art. 267 TFUE

    la richiesta di rinvio pregiudiziale è rigettata perché le questioni sono già state risolte dalla giurisprudenza costituzionale e unionale.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il tributo si applica ai soggetti che raccolgono scommesse nel territorio italiano anche se stabiliti all'estero e privi di concessione, con responsabilità solidale tra bookmaker e titolare del centro di trasmissione dati.
  • La norma interpretativa autentica che chiarisce i soggetti passivi del tributo vale anche per i rapporti anteriori alla sua entrata in vigore, ma l'obiettiva incertezza normativa può escludere solo le sanzioni per il periodo precedente.
  • La compatibilità della disciplina dell'imposta unica con il diritto dell'Unione va esclusa solo se il tributo abbia natura discriminatoria o armonizzata; in presenza di un'imposta non armonizzata e applicata a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, non sussiste contrasto con l'art. 401 della direttiva IVA né con la libertà di prestazione dei servizi.
  • La mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non comporta nullità se l'ordinamento non la prevede espressamente e se il contribuente ha comunque avuto piena conoscenza dell'atto e ha esercitato il diritto di difesa.
  • Nel processo tributario, l'ente impositore assistito da propri funzionari ha diritto alla rifusione delle spese di lite secondo la disciplina speciale applicabile.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia tributaria opera solo finché il quadro normativo non sia stato chiarito da una norma interpretativa o da un consolidato indirizzo giurisprudenziale; da quel momento, le sanzioni tornano applicabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaNullitàRinvio pregiudiziale

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