Cassazione Penale, Sentenza n. 47643/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. che dispose la custodia cautelare in carcere per i reati di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p., capi 1 e 2) entrambi aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente censurava: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate facendo ricorso alla disciplina derogatoria dell'art. 13 d.l. 13/5/1991 n.152 (conv. L.203/1991), poiché nel procedimento non erano contestati reati associativi ma solo reati concorsuali aggravati dall'art. 416-bis.1; 2) violazioni procedurali e costituzionali in materia di intercettazioni (durata, luoghi, captatori informatici) e insufficiente sussistenza dell'assoluta indispensabilità; 3) mancanza del dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis c.p. (contestando la temporalità delle condotte rispetto a provvedimenti di prevenzione) e carenza della motivazione circa la finalità di elusione delle misure di prevenzione; 4) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) e l'assenza di un collegamento funzionale tra le intestazioni e l'agevolazione del sodalizio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto infondati tutti i motivi proposti: ha qualificato l'art. 1 del d.l. 105/2023 come norma di interpretazione autentica/interpretativa con efficacia retroattiva, estendendo in tal modo l'ambito applicativo della disciplina speciale delle intercettazioni (art.13 d.l.152/1991, conv. L.203/1991) ai reati commessi "avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis" o per agevolare le associazioni di cui al medesimo articolo; ne consegue che le intercettazioni disposte risultano utilizzabili e non inutilizzabili per la doglianza prospettata. Quanto ai profili sostanziali, il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione sulle esigenze indiziarie e sulle presunzioni relative che permettono di inferire il dolo specifico ex art. 512-bis (anche alla luce di precedenti condanne, pendenze e sproporzione tra entrate e disponibilità) e la sussistenza della circostanza aggravante di agevolazione mafiosa in relazione ai legami e alla contestualità degli elementi investigativi. In corso di esame, la misura cautelare originaria è stata sostituita con arresti domiciliari.
Norme richiamate
art. 1 d.l. 10/08/2023 n. 105 (conv. L. 9/10/2023 n.137)
Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
Il Collegio lo ha qualificato come norma interpretativa (non innovativa) con efficacia retroattiva: chiarisce il perimetro applicativo della disciplina speciale delle intercettazioni estendendola anche ai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis o volti ad agevolare le associazioni, risolvendo in senso favorevole all'uso della disciplina derogatoria questioni interpretative giurisprudenziali contrastanti.
art. 13 del d.l. 13/05/1991 n. 152 (conv. L. 12/07/1991 n. 203)
Disciplina derogatoria delle intercettazioni per i "delitti di criminalità organizzata"; dopo l'art.1 del d.l.105/2023 la sua applicazione si estende, interpretativamente, anche ai reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis o volti ad agevolare le associazioni mafiose.
art. 512-bis c.p. (intestazione fittizia)
Per il dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis (finalità di eludere disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale) il giudice può inferire la consapevolezza dell'autore sulla base di elementi concreti (pregresse condanne, pendenze, sproporzione patrimoniale) e non solo alla luce della tempestiva esistenza di procedimenti di prevenzione.
art. 416-bis.1 c.p. (circostanza aggravante/agevolazione mafiosa)
L'aggravante può essere riconosciuta quando dagli elementi investigativi emerga un collegamento, anche fattuale e di opportunità, fra le condotte contestate e l'agevolazione dell'attività del sodalizio; il Tribunale ha ritenuto sussistenti indici sufficienti per tale inferenza nel caso concreto.
artt. 191, 266, 267, 271 c.p.p. e artt. 274, 275 c.p.p.
Norme del codice di procedura penale richiamate dalla difesa in tema di autorizzazione e utilizzazione delle intercettazioni e di valutazione della gravità indiziaria; il Collegio ha ritenuto tali norme compatibili con l'applicazione interpretativa dell'art.1 d.l.105/2023 e con l'utilizzabilità delle captazioni autorizzate.
art. 13 Cost., art. 14 Cost., art. 15 Cost.
Richiamate a sostegno delle doglianze sulla tutela dei diritti fondamentali (inviolabilità delle comunicazioni, libertà personale). Il Collegio ha ricordato che tali diritti possono subire limitazioni, purché motivate, proporzionate e previste dalla legge e che l'intervento interpretativo-l egislativo non costituisce violazione costituzionale alla luce della proporzionalità e dell'interesse pubblico primario a contrastare la criminalità organizzata.
art. 8 CEDU (richiamato argomentativamente)
Richiamato nel bilanciamento tra diritto alla privacy e esigenze d'indagine: la Corte costituzionale e il Collegio richiamano che le limitazioni possono essere giustificate da "motivi imperativi di interesse generale" e devono rispettare proporzionalità e riserva di legge/giurisdizione.
Massime di principio
- Dopo l'art. 1 del d.l. 105/2023 i giudici interpreteranno l'art.13 d.l.152/1991 in senso estensivo: le regole derogatorie sulle intercettazioni possono applicarsi anche a reati commessi "avvalendosi" delle condizioni di cui all'art.416-bis o volti ad agevolare associazioni mafiose, e la norma ha efficacia retroattiva in quanto interpretativa.
- La mera mancanza di una contestazione formale di reato associativo nel registro delle notizie di reato non esclude, di per sé, la legittimità delle intercettazioni ordinate con riferimento alla disciplina speciale se ricorrono elementi che rientrano nella nozione interpretata di delitti collegati alla criminalità organizzata.
- Per l'art.512-bis c.p. il dolo specifico (finalità di eludere misure di prevenzione patrimoniale) può essere desunto da indici concreti quali precedenti penali, pendenze e sproporzione fra disponibilità patrimoniali e redditi: la temporalità formale degli atti non esclude automaticamente la rilevanza del dolo.
- L'aggravante ex art.416-bis.1 c.p. può essere accertata anche sulla base di collegamenti fattuali, rapporti e condotte che evidenziano utilità/agevolazione per il sodalizio; ciò non richiede necessariamente una pregressa condanna associativa ma necessita di adeguata motivazione e riscontri indiziari.
- I giudizi di legittimità sulle misure cautelari sono limitati: per ottenere accoglimento del ricorso occorre dimostrare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; una diversa valutazione dei fatti normalmente non basta.
- Le norme interpretative del legislatore in materia processuale possono avere efficacia retroattiva se qualificabili come interpretazione autentica; la retroattività trova limiti solo in contrasto con principi costituzionali che tuttavia possono essere bilanciati se sussistono "motivi imperativi di interesse generale".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47577/2023 del 28/11/2023
- Sentenza penale · 28 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47620/2023 del 28/11/2023
- Sentenza penale · 28 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47622/2023 del 28/11/2023
- Sentenza penale · 28 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47623/2023 del 28/11/2023
- Sentenza penale · 28 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47624/2023 del 28/11/2023
- Sentenza penale · 28 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47627/2023 del 28/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →