Cassazione Penale, Sentenza n. 28534/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi principali: 1) censure processuali per presunta nullità della sentenza di appello per mancato esame entro dieci giorni dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e contestuale questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-ter D.L. 23/05/2008 n. 92 (conv. L. 24/07/2008 n. 125) in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., per aver abolito la nullità degli atti successivi al termine; 2) doglianza di errata applicazione della norma penale in relazione all'art. 648 c.p. (ricettazione), sostenendo che Acampora fosse concorrente nella falsificazione della tessera sanitaria che sarebbe la cosa di provenienza delittuosa; 3) vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 494 c.p. (sostituzione di persona), sostenendo che il reato andasse ritenuto nella forma del tentativo per mancanza dell'induzione in errore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: dopo le modifiche del d.P.R. 115/2002 operate dal decreto-legge n. 92/2008 il mancato rispetto del termine di dieci giorni non comporta più la nullità automatica degli atti successivi e, in assenza della rappresentazione di un pregiudizio concreto, la questione costituzionale è generica e inammissibile. Il secondo motivo è inammissibile perché propone un'apprezzamento alternativo dei fatti e delle prove, che è insindacabile in Cassazione ove la motivazione dei giudici di merito sia congrua (i giudici di merito hanno ritenuto che non vi fosse prova che Acampora avesse falsificato la tessera sanitaria, essendo accertata invece la falsificazione di patente e carta d'identità). Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché l'appello non aveva contestato in modo chiaro e specifico la qualificazione come tentativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; richiamata per individuare le categorie di censure mosse dal ricorrente (inosservanza norme processuali, omessa motivazione, errata applicazione della legge penale).
Richiamato nel quadro delle norme processuali rilevanti per la difesa e il patrocinio a spese dello Stato; la Cassazione non ha ritenuto però che la sua inosservanza, senza pregiudizio concreto, determini la nullità.
Norma sul patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che, dopo le modifiche normative, il mancato rispetto del termine per la decisione non comporta di per sé la nullità degli atti successivi, salvo effettiva lesione del diritto di difesa.
d.P.R. 115/2002, art. 96 co. 1
Richiamato in relazione alle modifiche introdotte dal d.l. n. 92/2008: la sanzione della nullità per la mancata decisione entro 10 giorni è stata eliminata, e l'omessa decisione si configura come irregolarità a meno che non determini un pregiudizio concreto.
art. 12-ter co. 1 lett. c) D.L. 23/05/2008 n. 92, conv. L. 24/07/2008 n. 125
Disposizione normativa richiamata nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione enunciata in termini generici e inammissibile e ha confermato l'orientamento secondo cui la scelta legislativa di abrogare la nullità non è rilevabile come autonoma causa di invalidità senza dimostrazione di pregiudizio.
art. 24 Cost.
Richiamato nella questione costituzionale relativa al diritto alla difesa; la Corte ha osservato che la presunta violazione va dimostrata con pregiudizio concreto e non può essere dedotta in astratto.
art. 111 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale in rapporto alla ragionevole durata e garanzie del processo; la Corte ha ritenuto la questione generica e quindi inammissibile.
Applicata nella disamina del secondo motivo: per integrare il delitto è richiesta la prova che l'imputato abbia avuto la disponibilità di cosa proveniente da delitto senza idonea giustificazione; la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito non avevano elementi sufficienti per collegare Acampora alla falsificazione della tessera sanitaria e pertanto la doglianza richiedeva una rivalutazione dei fatti non consentita in cassazione.
Richiamato in relazione al terzo motivo: la qualificazione di tentativo richiede una specifica e motivata censura; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.
art. 494 c.p. (sostituzione di persona)
Richiamato per la questione se il reato fosse consumato o tentato; la Corte ha ritenuto che l'appello e il ricorso non specificavano adeguatamente la doglianza e che la Corte di merito aveva già dato risposta puntuale alla questione.
Norma applicata dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per statuire l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Dopo le modifiche normative del 2008, il mancato rispetto del termine per la decisione sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non determina automaticamente la nullità degli atti successivi: occorre dimostrare un pregiudizio concreto per far valere una nullità.
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere formulate con specificità e corredate, se possibile, dalla rappresentazione del pregiudizio concreto; enunciazioni generiche sono inammissibili.
- La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del materiale probatorio o per proporre una ricostruzione alternativa dei fatti quando la decisione dei giudici di merito sia sorretta da motivazione congrua e logica.
- I motivi che deducono l'applicazione del tentativo o altre qualificazioni giuridiche richiedono specificità motivazionale: argomentazioni vaghe o collocate in coda a motivi diversi sono facilmente dichiarate inammissibili.
- Le inammissibilità rilevate in appello o in cassazione devono essere prontamente dichiarate: le cause di inammissibilità non sono sanabili e possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- La parte soccombente in cassazione può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a somme a titolo di ammenda se risultano profili di colpa nella determinazione del ricorso.
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