Cassazione Penale, Ordinanza n. 18506/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Genova, in sede di esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a una condannata con sentenza irrevocabile del 1 dicembre 2022, relativa a condanna a due anni di reclusione ed euro 10.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. La revoca è stata disposta perché la stessa persona aveva riportato una nuova condanna, in data 27 ottobre 2023, a quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 74 del testo unico stupefacenti, commesso tra febbraio e dicembre 2019. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione dell'art. 168 c.p., sostenendo che non sarebbero stati commessi reati nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, e quindi sarebbe mancato il presupposto per la revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., poiché la condannata aveva riportato, entro il termine quinquennale previsto, una nuova condanna per un delitto anteriormente commesso, con pena che, sommata a quella già sospesa, superava i limiti di ammissibilità dell'art. 163 c.p. La doglianza difensiva è stata considerata generica e non pertinente rispetto alla ratio del provvedimento impugnato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
consente la revoca della sospensione condizionale della pena quando il condannato riporti, entro il termine previsto, una nuova condanna che incida sui presupposti del beneficio.
viene richiamato come limite di ammissibilità del beneficio, superato dalla somma della pena sospesa e di quella della nuova condanna.
art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309
reato oggetto della precedente condanna con beneficio sospeso.
art. 74 T.U. stup.
reato oggetto della nuova condanna valorizzata ai fini della revoca.
base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima quando, entro il termine di legge, intervenga una nuova condanna per un delitto anteriormente commesso e la pena complessivamente considerata superi i limiti di concedibilità del beneficio.
- Ai fini della revoca ex art. 168 c.p. rileva la nuova condanna nel periodo quinquennale previsto dalla norma, non la sola commissione del fatto in un momento successivo o anteriore rispetto al giudicato della prima sentenza.
- Un ricorso che si confronti con una ragione di revoca diversa da quella effettivamente posta a base del provvedimento impugnato è generico e manifestamente infondato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
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