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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00641/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di dichiarare nulla l'esecuzione cumulativa del 17/06/2025 e di sciogliere il cumulo delle pene. Sosteneva che il pubblico ministero non avrebbe dovuto mettere in esecuzione entrambe le condanne perché il primo titolo (pena residua di sette mesi) era virtualmente estinto per il tempo di carcerazione già trascorso e per la concedibilità della liberazione anticipata; quindi il P.M. avrebbe dovuto trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis c.p.p. e, in ogni caso, la messa in esecuzione del solo secondo titolo (pena inferiore a quattro anni) avrebbe dovuto essere sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5 c.p.p., con conseguente intervento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. per sciogliere il cumulo e sospendere l'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del 17/06/2025 non fosse viziato: il P.M. ha correttamente determinato e cumulato la pena residua in esecuzione (derivante da un ordine di esecuzione originario ripristinato dopo revoca dell'estinzione) con l'altro titolo in esecuzione, come imposto dall'art. 663 c.p.p. La Corte ha ricordato il principio di unicità della pena (artt. 73, 76 e 80 c.p.), affermando che la sospensione prevista dall'art. 656 c.p.p. non opera nei confronti di chi sia già detenuto o si trovi in condizione assimilabile; inoltre, neppure la possibile concessione di liberazione anticipata (al massimo sei mesi) avrebbe ridotto, secondo i calcoli condivisi dalla Corte, la pena complessiva al di sotto della soglia rilevante (quattro anni) tale da rendere applicabile la sospensione. Lo scioglimento del cumulo non è consentito se non nelle strette ipotesi volte a consentire benefici penitenziari in presenza di condanne ostative e non ostative; nel caso concreto tale esigenza non sussisteva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    La sospensione dell'esecuzione prevista dal comma 5 applica soltanto ai condannati che si trovano in stato di libertà; non opera per chi è già detenuto o in condizioni assimilabili. Il comma 4-bis (sulla trasmissione al magistrato di sorveglianza per benefici) non era applicabile nel caso concreto dato che non si trattava di un nuovo ordine di esecuzione separato e, in ogni caso, l'eventuale liberazione anticipata non avrebbe ridotto la pena cumulata al di sotto delle soglie rilevanti.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Impone al pubblico ministero l'obbligo di provvedere al cumulo e alla determinazione della pena complessiva per le condanne concorrenti; l'emissione del provvedimento di cumulo è quindi dovuta e non sindacabile dal giudice dell'esecuzione se non per vizi formali rilevanti.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    I poteri del giudice dell'esecuzione non includono lo scioglimento del cumulo per ottenere effetti favorevoli in termini di sospensione quando non ricorrono le specifiche ragioni che giustificano la scissione (ad es. separare condanne ostative da non ostative per consentire benefici); pertanto il giudice non doveva disporre lo scioglimento nel caso concreto.

  • art. 73 cod. pen.

    Rilevato come principio sottostante la necessità di trattare le pene concorrenti nell'unità dell'esecuzione.

  • art. 76 cod. pen.

    Affermato il principio di unicità del rapporto esecutivo: le pene concorrenti si considerano come pena unica e vanno eseguite unitariamente, impedendo lo scioglimento del cumulo per ottenere vantaggi basati sulla separata considerazione delle singole pene.

  • art. 80 cod. pen.

    Richiamato in connessione con gli artt. 73 e 76 per ribadire che la forma di esecuzione delle pene concorrenti è unitaria e non suscettibile di scissione per creare effetti giuridici favorevoli al condannato.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Richiamato ai fini del computo del limite di quattro anni previsto per la sospensione: la Corte ha valutato che, anche con al massimo sei mesi di liberazione anticipata, la pena cumulata sarebbe rimasta superiore alla soglia rilevante.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero è obbligato a cumulare le pene concorrenti e a determinare la pena complessiva ai sensi dell'art. 663 c.p.p.; tale atto è normalmente insindacabile se privo di vizi formali.
  • La sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 c.p.p. riguarda principalmente soggetti in stato di libertà; chi è già detenuto (o in situazione assimilabile) non può beneficiare della sospensione al fine di evitare l'ingresso o il proseguimento in carcere.
  • Non è ammesso sciogliere il cumulo delle pene semplicemente per ottenere effetti favorevoli (es. sospensione o applicazione di misure alternative) a meno che non sussista la specifica esigenza di separare condanne ostative da non ostative per consentire benefici penitenziari.
  • La possibilità teorica di una riduzione della pena mediante liberazione anticipata non giustifica di per sé la mancata esecuzione o lo scioglimento del cumulo, soprattutto se il beneficio non avrebbe inciso sulla soglia rilevante (es. limite dei quattro anni).
  • In situazioni analoghe, il rimedio praticabile per il detenuto è solitamente l'istanza diretta al magistrato di sorveglianza per i benefici (affidamento, liberazione anticipata) e non la pretesa immediata di far dichiarare nullo il cumulo; per impugnare il cumulo occorre dimostrare vizi procedurali o sostanziali specifici nell'atto di esecuzione.
  • Quando si contesta la legittimità dell'esecuzione cumulativa, è determinante ricostruire con precisione la cronologia degli ordini di esecuzione e lo stato di esecuzione (se la pena era già in effettiva esecuzione), perché ciò influisce sull'applicabilità delle misure sospensive e sulla possibilità di intervento del giudice dell'esecuzione.

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