Cassazione Civile, Ordinanza n. 07965/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio in cui una società era stata ingiunta al pagamento di una somma in favore di una compagnia assicurativa. La società ha proposto opposizione eccependo l’incompetenza territoriale del tribunale che aveva emesso il decreto, sostenendo che il foro competente andasse individuato altrove in base ai criteri territoriali ordinari e, comunque, che una clausola contrattuale di foro esclusivo contenuta nella polizza fideiussoria fosse inefficace perché non specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e del diritto di difesa, perché la corte d’appello avrebbe deciso su una questione rilevata d’ufficio senza previa rimessione alle parti; 2) violazione dell’art. 38 c.p.c., assumendo che l’indicazione del giudice competente non dovesse necessariamente comparire nelle conclusioni dell’atto; 3) violazione degli artt. 324, 329 e 342 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., deducendo la formazione di un giudicato interno sulla questione di ammissibilità dell’eccezione di incompetenza; 4) nullità/inefficacia della clausola di foro esclusivo e violazione dell’art. 1341 c.c., sostenendo che la clausola derogatoria della competenza territoriale non era stata specificamente approvata e che il foro competente andava identificato secondo le regole ordinarie; 5) censura sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza d’appello aveva deciso esclusivamente su una questione di competenza e che tutti gli altri capi erano consequenziali alla decisione sulla competenza; pertanto il rimedio corretto era il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non il ricorso ordinario per cassazione. La conversione del ricorso in istanza di regolamento non è stata possibile perché non risultava provata l’assenza della comunicazione della sentenza e, quindi, non era verificabile il rispetto del termine perentorio di trenta giorni. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
La ricorrente lo invoca per sostenere che il giudice avrebbe dovuto consentire il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare la lesione del diritto di difesa.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla dedotta incompetenza territoriale e sull’indicazione del giudice competente.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno.
Richiamato per la tesi del giudicato interno e della mancata impugnazione incidentale.
Richiamato insieme agli altri articoli processuali a sostegno della censura sul giudicato interno e sui limiti dell’appello.
Richiamato per sostenere l’intangibilità del capo non impugnato.
Richiamato per dedurre l’inefficacia della clausola di foro esclusivo non specificamente approvata per iscritto.
Richiamato dalla ricorrente come foro della persona giuridica, sostenendo la sua inapplicabilità nel caso in cui la società sia attrice.
Richiamato dalla ricorrente per l’individuazione del foro per luogo di adempimento dell’obbligazione.
Richiamato per collegare il luogo di esecuzione dell’obbligazione al domicilio del creditore.
Richiamato per affermare che, per le persone giuridiche, rileva la sede.
Richiamato per distinguere sede legale e sede effettiva delle persone giuridiche.
La Corte lo indica come rimedio tipico e necessario contro le decisioni che abbiano statuito solo sulla competenza.
Indicato per il termine perentorio di trenta giorni per proporre il regolamento necessario di competenza.
Richiamato in relazione alla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza da parte della cancelleria.
Richiamato per il termine lungo in difetto di comunicazione/notifica tempestiva della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata ha deciso esclusivamente sulla competenza, l’impugnazione corretta è il regolamento necessario di competenza; il ricorso ordinario per cassazione è inammissibile.
- La conversione del ricorso ordinario in regolamento di competenza è possibile solo se risultano rispettati i requisiti di forma e sostanza e il termine perentorio decorrente dalla comunicazione della sentenza; la prova dell’assenza di comunicazione o della sua inidoneità grava sulla parte che invoca il termine lungo.
- Le questioni consequenziali alla decisione sulla competenza seguono il medesimo regime impugnatorio della statuizione sulla competenza, perché non ne sono autonome rispetto al mezzo di impugnazione tipico.
- In presenza di una clausola contrattuale di deroga del foro, la validità della censura dipende anche dal corretto inquadramento della clausola come vessatoria e dalla specifica approvazione scritta, ma tale esame resta assorbito se l’impugnazione è proposta con mezzo inammissibile.
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