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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01965/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un furto in abitazione aggravato. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione sulla qualificazione del fatto come delitto consumato e non tentato, sostenendo in sostanza che la ricostruzione operata dai giudici di merito non fosse corretta sotto il profilo della valutazione delle prove e della tenuta logica del ragionamento decisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che le censure miravano a contestare la persuasività e l'adeguatezza della motivazione e a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie, profili non deducibili in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia immune da vizi logici manifesti. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il fatto è stato ritenuto integrato nella forma consumata e non tentata.

  • art. 625 c.p.

    Aggravanti contestate e ritenute rilevanti nella sentenza di merito confermata.

  • art. 61 c.p.

    Ulteriori aggravanti generiche richiamate nel capo di imputazione e nella condanna confermata.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nei limiti del sindacato di legittimità: non sono ammissibili censure che mirino a una nuova valutazione del materiale probatorio o alla sostituzione del giudizio del merito sulla credibilità e attendibilità delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova comparazione del significato delle prove, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e priva di manifesta illogicità.
  • La distinzione tra delitto consumato e tentato, se sorretta da motivazione immune da vizi logici manifesti, non può essere sovvertita in cassazione attraverso mere doglianze sulla persuasività o completezza dell'argomentazione del giudice di merito.
  • Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativoOnere della prova

Testo integrale

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