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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20597/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società fornitrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo prezzo di una fornitura di capi d'abbigliamento. L'ingiunto proponeva opposizione, accolta in primo grado con revoca del decreto. In appello, però, il Tribunale riformava la decisione e rigettava l'opposizione, ritenendo decisiva la mancata contestazione da parte dell'opponente circa la consegna delle merci riferite alle fatture azionate. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) deduceva la violazione dell'art. 345 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non avesse dichiarato inammissibile un motivo di appello fondato sul dedotto implicito riconoscimento delle fatture, assunto come eccezione nuova; 2) denunciava violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 167 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse invertito l'onere della prova sulla fornitura e avesse valorizzato indebitamente la mancata contestazione in presenza di allegazioni avversarie generiche; 3) lamentava violazione degli artt. 2721 e 2729 c.c., assumendo che la decisione si fondasse su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 4) censurava la motivazione come insufficiente e illogica per mancata indicazione degli indizi e del percorso argomentativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione di novità del motivo di appello era stata implicitamente disattesa dal giudice di merito e, comunque, la deduzione dell'implicito riconoscimento delle fatture costituiva mera argomentazione difensiva, non un'eccezione in senso proprio soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo affermando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore e il creditore deve provare il fatto costitutivo del credito, ma può utilizzare anche la non contestazione dell'opponente; nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente valorizzato la mancata contestazione della consegna delle merci relative alle fatture azionate, sicché non vi era stata inversione dell'onere probatorio né ricorso decisivo a presunzioni. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché formulato contro una sentenza successiva alla riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., restando deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo e non più il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione; nel caso concreto non era stata dedotta alcuna anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345, secondo comma, c.p.c.

    Il divieto di nuove eccezioni in appello non si applica a mere argomentazioni difensive o a deduzioni che non introducono un nuovo fatto storico nel thema decidendum.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del fatto costitutivo del credito resta a carico del creditore opposto, ma la non contestazione del convenuto/opponente può rendere il fatto non bisognoso di ulteriore prova.

  • art. 115 c.p.c.

    I fatti non contestati possono essere posti a base della decisione senza ulteriore verifica probatoria.

  • art. 167 c.p.c.

    Il convenuto deve prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda; il mancato assolvimento può determinare la non contestazione del fatto.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il ricorso a prova presuntiva; la Corte ha però escluso che la decisione si fondasse davvero su una presunzione decisiva.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni richiedono gravità, precisione e concordanza; nel caso concreto la Corte ha ritenuto inconferente la doglianza perché la ratio decisoria era la non contestazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro utilizzato per denunciare la violazione di legge nei motivi secondo e terzo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la semplice insufficienza della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il processo si trasforma in un ordinario giudizio di cognizione: l'opposto assume la posizione sostanziale di attore e deve provare il credito, mentre l'opponente assume quella di convenuto e deve contestare specificamente i fatti costitutivi della pretesa o allegare fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
  • La mancata contestazione di un fatto costitutivo da parte del convenuto rende quel fatto non controverso e sottrae il giudice da un ulteriore controllo probatorio, purché la non contestazione sia esplicita o desumibile da una difesa incompatibile con il disconoscimento.
  • La deduzione di un "implicito riconoscimento" o di un comportamento processuale della controparte che incida sulla prova della domanda integra una mera argomentazione difensiva e non un'eccezione in senso proprio, se non introduce un nuovo fatto storico nel processo.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, per le sentenze soggette al nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., non include più l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oppure un'anomalia motivazionale radicale.
  • Quando la decisione di merito si fonda principalmente sulla non contestazione del fatto allegato dall'attore sostanziale, risultano inconferenti le censure che presuppongono un'effettiva valutazione presuntiva o una inversione dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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