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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27481/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una curatela fallimentare per Euro 382.114,00, quale corrispettivo di lavori eseguiti in appalto in un cantiere. La destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo, in sostanza, di avere adempiuto e contestando in cassazione: 1) la composizione del collegio d'appello per asserita incompatibilità di un componente che, in precedenza, aveva delibato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; 2) la mancata o insufficiente motivazione sulla dedotta tardività della contestazione del credito e la violazione degli artt. 183, comma 6, e 132 n. 4 c.p.c.; 3) l'omessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali; 4) la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte attribuito rilevanza a bonifici ritenuti non idonei a provare l'adempimento, mentre il credito opposto sarebbe stato dimostrato solo con fatture unilaterali. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 115 c.p.c.: l'eccezione di solo adempimento implicava la non contestazione dell'an e del quantum del credito; inoltre la prova dell'integrale pagamento non era stata ritenuta sufficiente perché i bonifici prodotti non consentivano di collegare inequivocabilmente i versamenti alle specifiche fatture azionate, essendo intercorsi più rapporti commerciali tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'esame dell'istanza di provvisoria esecuzione o di sospensione del decreto ingiuntivo è attività istruttoria e non integra conoscenza della causa in altro grado ai fini dell'obbligo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, osservando che una motivazione, sia pure sintetica, era stata resa sulla portata dell'eccezione di adempimento, e che il vizio motivazionale non raggiungeva il "minimo costituzionale"; ha inoltre ritenuto precluso il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto dell'art. 348-ter c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione, e comunque perché la Corte territoriale aveva dato conto della presenza di un solo bonifico con causale riferibile all'appalto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che l'eccezione di solo adempimento non contestasse an e quantum, e aveva motivato adeguatamente sull'inidoneità dei bonifici a dimostrare il pagamento delle singole fatture. È stata inoltre ribadita la distinzione tra violazione dell'art. 2697 c.c. e erronea valutazione delle prove. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'obbligo di astensione sussiste solo se il giudice ha conosciuto della causa in altro grado partecipando alla decisione sul medesimo oggetto; non basta avere svolto attività istruttorie o delibato la provvisoria esecuzione/sospensione del decreto ingiuntivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Se la parte oppone soltanto l'avvenuto adempimento senza contestare specificamente an e quantum della pretesa, il giudice può considerare non contestati i fatti costitutivi del credito.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Il motivo che ne deduce la violazione deve essere specifico e deve indicare compiutamente l'atto processuale rilevante; in mancanza è inammissibile.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia tale da non consentire il controllo sulla decisione; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve individuare con chiarezza il vizio dedotto; il vizio motivazionale ex n. 5 è soggetto ai limiti applicabili ratione temporis e non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nel regime applicabile ratione temporis, la sentenza d'appello che conferma quella di primo grado preclude il ricorso per cassazione per vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando valuti erroneamente l'esito della prova già assunta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'astensione obbligatoria del giudice per avere conosciuto della causa in altro grado richiede una precedente partecipazione alla decisione sul medesimo oggetto, non essendo sufficiente lo svolgimento di attività istruttorie o incidentali.
  • In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la mera eccezione di adempimento può implicare la non contestazione dei fatti costitutivi del credito, quando non siano specificamente contestati an e quantum.
  • La fattura commerciale, quale atto unilaterale a contenuto partecipativo, può valere come prova del rapporto e dell'esecuzione della prestazione se non specificamente contestata; in assenza di contestazione, i fatti ivi indicati possono ritenersi provati.
  • Il vizio di violazione dell'art. 2697 c.c. non coincide con l'erronea valutazione delle prove: vi è violazione solo se il giudice ripartisce l'onere probatorio in modo sbagliato, non se ritiene insussistente la prova offerta dalla parte onerata.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio, e il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. e dall'art. 132, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoAppalto
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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