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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28881/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti, che aveva annullato avvisi di accertamento emessi per Irpef, Irap e Iva. Il ricorso era affidato a un unico motivo, formalmente qualificato in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., ma ritenuto attinente a un error in procedendo e quindi sussumibile nell'art. 360, n. 4, c.p.c.: si deduceva la violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR reputato non specifico l'appello, poiché l'Ufficio non avrebbe contestato con motivi sufficientemente specifici una delle due rationes decidendi della CTP, cioè quella sulla pretesa infondatezza nel merito dell'accertamento. I contribuenti hanno resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso, anche in relazione alla c.d. doppia conforme e alla pretesa mancata censura di una supposta conferma nel merito della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha escluso sia l'inammissibilità per asserita mancata censura di una decisione di merito della CTR, sia il limite della doppia conforme, poiché in appello vi era stata una pronuncia solo in rito e comunque il vizio dedotto era processuale. Nel merito, ha affermato che, nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente e che è sufficiente, ai fini dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, la riproposizione delle difese già svolte in primo grado quando dall'atto, letto nel suo complesso, emerga inequivocamente la volontà di contestare la decisione impugnata. Poiché l'atto di appello dell'Ufficio richiamava le difese di primo grado e le considerava integralmente ripetute e fondanti i motivi d'appello, la declaratoria di inammissibilità è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania per l'esame delle ulteriori questioni assorbite e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura proposta formalmente come violazione di legge è stata riqualificata dalla Corte come deduzione di un error in procedendo, riconducibile all'art. 360, n. 4, c.p.c., poiché riguardava la corretta applicazione di una norma processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro corretto per denunciare la violazione di norme processuali che incidono sulla validità della decisione impugnata.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello va letto in modo non eccessivamente rigoroso: è sufficiente che l'atto, considerato nel suo complesso, esprima la volontà di contestare la decisione di primo grado e consenta di ricavare, anche implicitamente, le ragioni di dissenso.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La norma è richiamata per giustificare un'interpretazione restrittiva delle disposizioni eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia, come la sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.

    Il limite della c.d. doppia conforme non opera quando in appello vi è stata soltanto una pronuncia in rito; in ogni caso esso preclude soltanto il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non i vizi processuali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere applicata restrittivamente, perché incide sull'accesso al sindacato di merito e ha natura eccezionale.
  • L'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando dall'atto, letto nel suo complesso, risulti inequivocamente la volontà di contestare la decisione di primo grado, anche se le ragioni di dissenso sono formulate tramite richiamo alle difese già svolte in primo grado.
  • La riproposizione integrale delle difese svolte in primo grado può essere sufficiente a integrare motivi di appello specifici, se il contenuto complessivo dell'atto consente di individuare il dissenso verso la pronuncia impugnata.
  • La doppia conforme non impedisce il ricorso per cassazione quando la decisione di secondo grado è solo in rito; inoltre, il limite ex art. 348-ter c.p.c. non riguarda i vizi processuali ma solo il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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