Cassazione Civile, Ordinanza n. 19515/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 4 maggio 2010 stipulato per l'accesso a agevolazioni previste dal d.lgs. n. 185/2000 per la realizzazione di un'attività di produzione di pellet e bricchetti, con un investimento ammesso di euro 2.362.486,97. La società beneficiaria ha agito sostenendo di aver correttamente adempiuto i propri obblighi e di essere stata invece illegittimamente danneggiata dalla controparte, che avrebbe sospeso le erogazioni del primo stato avanzamento lavori, non avrebbe corrisposto il secondo SAL per euro 270.000,00 e non avrebbe versato integralmente il residuo del primo SAL per euro 88.417,47, oltre ad aver deliberato la revoca delle agevolazioni. In via principale ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento della controparte e la condanna al pagamento delle somme non erogate; in subordine il risarcimento dei danni. La controparte ha replicato che sospensione e revoca dipendevano da inadempimenti della beneficiaria e ha proposto domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme già percepite, assumendo la risoluzione di diritto del contratto. In appello la società beneficiaria ha censurato la sentenza di primo grado, lamentando che il Tribunale non avesse considerato la non imputabilità del proprio inadempimento e l'inadempimento della controparte, con particolare riguardo al saldo del primo SAL. In cassazione ha dedotto, con unico motivo, nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d'appello non si fosse espressa su un capo decisivo del gravame relativo all'inadempimento della controparte e all'applicazione dell'art. 1460 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse ritualmente formulato perché non denunciava in modo corretto la nullità della sentenza di appello, limitandosi a richiamare l'art. 112 c.p.c. senza collegarlo alle conseguenze processuali dedotte. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, osservando che la Corte territoriale si era comunque pronunciata sul terzo motivo di appello e che, secondo il principio consolidato, non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto della pretesa, anche se manca una specifica argomentazione. La Corte ha anche rilevato che la valutazione della Corte d'appello sull'eccezione inadimplenti non est adimplendum era corretta, avendo comparato gli inadempimenti e valorizzato il fatto che la sospensione dei pagamenti era stata causata dalla commissione di reati da parte di uno dei soci della beneficiaria. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia deve essere dedotta in modo da evidenziare la nullità della decisione derivante dall'omissione; non basta richiamare genericamente la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato formalmente ricondotto al vizio di nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto che non fosse ritualmente articolato perché non prospettava in modo univoco la nullità derivante dall'omessa pronuncia.
L'eccezione di inadempimento richiede una valutazione comparativa degli opposti adempimenti, tenendo conto della proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e dell'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico.
Se la parte chiede la decisione dopo la proposta di definizione anticipata e la Corte si conforma alla proposta, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.
La parte soccombente che abbia insistito nella decisione dopo proposta di inammissibilità può essere condannata a una somma equitativa a favore della controparte.
Può essere disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Indicato come base normativa delle agevolazioni pubbliche oggetto del rapporto contrattuale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice d'appello abbia comunque deciso in senso incompatibile con la pretesa dedotta, anche senza una specifica trattazione testuale del punto.
- La denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se non è chiaramente prospettata la nullità della sentenza o del procedimento conseguente all'omissione.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. impone una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, secondo proporzionalità e incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del contratto; tale apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per motivazione mancante o radicalmente viziata.
- La mancata espressione di una formula decisoria su un motivo di appello non integra, di per sé, omessa pronuncia se la ratio della decisione comporta il rigetto implicito del motivo stesso.
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