Cassazione Civile, Ordinanza n. 15769/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (padre)
La controversia
Un padre ha promosso giudizio ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale per ottenere la restituzione di euro 600.000,00, sostenendo di averli concessi alle due figlie a mutuo in data 23 luglio 2021 tramite due bonifici da euro 300.000,00 ciascuno, e per ottenere anche la fissazione di un termine giudiziale per la restituzione. Le convenute hanno resistito deducendo che le dazioni costituivano adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., proporzionata e adeguata ai rapporti familiari. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello, in riforma, ha ritenuto provata l'esistenza del mutuo e ha condannato le figlie a restituire euro 300.000,00 ciascuna entro 120 giorni. In cassazione le figlie hanno proposto quattro motivi: il primo per violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c., sostenendo che il padre non avesse provato il mutuo e il titolo restitutorio; il secondo per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una nuova eccezione e su presunzioni non gravi, precise e concordanti; il terzo per analoghe censure sulle presunzioni e sulla ritenuta esistenza del mutuo; il quarto per omessa motivazione sulla mancata ammissione delle prove per interpello e testi e per l'utilizzo di presunzioni asseritamente inidonee.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che il mutuo è contratto reale e che chi agisce per la restituzione deve provare non solo la consegna della somma, ma anche il titolo che rende dovuta la restituzione; tuttavia, la censura delle ricorrenti investiva in realtà la valutazione di merito delle prove, non una falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Ha respinto anche i motivi secondo, terzo e quarto, osservando che la Corte d'appello aveva valorizzato un complesso di elementi, tra cui la causale dei bonifici come prestito infruttifero, la mancata contestazione alle richieste di pagamento e il contesto familiare, e che tali circostanze potevano legittimamente sorreggere una prova presuntiva del mutuo. La Cassazione ha precisato che il sindacato di legittimità non consente di sostituire una diversa lettura del materiale probatorio né di rimettere in discussione la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi, riservata al giudice di merito. Ha inoltre escluso un vizio di motivazione apparente sulla mancata ammissione delle prove richieste, ritenendo che la Corte territoriale avesse comunque esaminato il contenuto della prova non ammessa. Le ricorrenti sono state condannate alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata come base del procedimento sommario introdotto in primo grado.
la proposta del consigliere delegato non determina incompatibilità del relatore nel collegio definitorio.
il collegio investito della definizione del giudizio può comprendere il consigliere che ha formulato la proposta.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
esclusa l'incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta ex art. 380-bis.
esclusa la ricorrenza di una situazione di astensione/incompatibilità.
richiamato per la nozione di mutuo e per l'onere di prova del titolo restitutorio.
la violazione è configurabile solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
non violato, poiché non vi è stata introduzione di una nuova eccezione decisiva in appello.
non violato, poiché la decisione di appello non si è fondata su una nuova eccezione inammissibile.
la prova presuntiva può fondarsi su indizi e contesto; la censura è ammissibile solo per vizio di sussunzione sui requisiti della presunzione.
gravità, precisione e concordanza sono valutazioni riservate al merito; in cassazione si può censurare solo l'erroneo uso dei parametri legali.
violazione denunciabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi.
violazione denunciabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o disapplica la regola del prudente apprezzamento.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
escluso il vizio di motivazione apparente, poiché la Corte territoriale ha spiegato il proprio iter logico.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione, requisito qui ritenuto soddisfatto.
invocato dalle resistenti per qualificare le dazioni come adempimento di obbligazione naturale, tesi respinta in appello e non accolta in cassazione.
applicato in ragione della definizione del ricorso conforme alla proposta ex art. 380-bis, con condanna equitativa in favore della controparte.
applicato con condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di restituzione di somme asseritamente date a mutuo, l'attore deve provare l'avvenuta consegna del denaro e il titolo giuridico da cui discende l'obbligo di restituzione; la sola allegazione della dazione non basta se il titolo è contestato.
- La deduzione del convenuto di una causale diversa dalla restituzione non costituisce, di per sé, eccezione in senso sostanziale idonea a invertire l'onere della prova.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento delle prove compiuto dal merito.
- La prova del mutuo può essere raggiunta anche per presunzioni, valorizzando elementi come la causale dei bonifici, il comportamento delle parti e la mancata indicazione, nelle risposte stragiudiziali, di un diverso titolo legittimante la trattenuta delle somme.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi ex art. 2729 c.c. appartiene al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'erronea sussunzione dei fatti nei parametri legali, non una diversa lettura plausibile degli elementi di fatto.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito; non ricorre se il giudice esamina la prova richiesta e spiega, anche sinteticamente, perché la ritiene non decisiva.
- Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il consigliere che ha formulato la proposta non è incompatibile a far parte del collegio che decide il ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15644/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15645/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15646/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15647/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15648/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15649/2026 del 22/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →