Cassazione Civile, Ordinanza n. 28570/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta avverso un avviso di addebito emesso per crediti contributivi. Il giudice di primo grado aveva ritenuto nulla la notificazione dell'atto per mancato invio della seconda raccomandata, ma aveva comunque considerato l'atto idoneo a interrompere la prescrizione. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha rigettato l'opposizione ritenendo perfezionata la notifica per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale e, conseguentemente, irrilevante la dedotta nullità. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) error in iudicando e omesso esame di fatto decisivo, perché la notificazione era stata tentata in un luogo in cui egli non aveva residenza né domicilio; 2) violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, in combinato disposto con l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e art. 30 d.l. n. 78/2010, per mancata considerazione della necessità dell'invio della seconda raccomandata; 3) violazione dell'art. 2943 c.c., perché la sola spedizione della raccomandata CAD, mai ricevuta, non avrebbe interrotto la prescrizione essendo l'atto recettizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo decisivo e non esaminato il profilo della notificazione eseguita in un luogo diverso dalla residenza o dal domicilio del destinatario, questione già introdotta nel thema decidendum. Ha osservato che, nelle notificazioni semplificate ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, il regime degli adempimenti in caso di mancata consegna dipende dalla qualificazione dell'ipotesi come irreperibilità relativa o assoluta, ovvero dalla consegna a persona di famiglia o al portiere, in ragione del rinvio all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame della regolarità della notificazione e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
comunicazione della proposta del relatore e fissazione dell'udienza
richiamato solo per la scansione del procedimento in camera di consiglio
art. 24 d.lgs. n. 46/1999
norma evocata dal ricorrente per contestare la regolarità della notifica dell'avviso di addebito
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
regola la notificazione dell'avviso di addebito; il suo quarto comma rinvia all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973
art. 30 d.l. n. 78/2010
richiamato dal ricorrente nel combinato disposto relativo alla disciplina dell'avviso di addebito
art. 2943 c.c.
invocato per sostenere che la prescrizione si interrompe solo con un atto recettizio effettivamente conosciuto o comunque pervenuto al destinatario
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale disciplina applicabile, per effetto del rinvio dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, ai casi di mancata consegna dell'atto
Massime di principio
- Nelle notificazioni dell'avviso di addebito eseguite secondo la procedura prevista dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la corretta qualificazione del caso concreto come irreperibilità relativa o assoluta è decisiva per individuare gli adempimenti ulteriori richiesti alla notifica.
- Quando nel giudizio di merito sia stato dedotto che l'atto è stato notificato in un luogo diverso dalla residenza o dal domicilio del destinatario, il giudice d'appello non può omettere l'esame di tale profilo se esso è stato ritualmente introdotto nel thema decidendum.
- L'omesso esame di una circostanza decisiva relativa alla regolarità della notificazione impone la cassazione della sentenza con rinvio per un nuovo scrutinio della validità della notifica e delle conseguenze sulla tempestività dell'opposizione.
- In presenza di una censura sulla notificazione, la questione dell'eventuale effetto interruttivo della prescrizione resta assorbita fino a quando non sia accertata la regolarità dell'atto notificato.
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