Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28570/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione proposta avverso un avviso di addebito emesso per crediti contributivi. Il giudice di primo grado aveva ritenuto nulla la notificazione dell'atto per mancato invio della seconda raccomandata, ma aveva comunque considerato l'atto idoneo a interrompere la prescrizione. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha rigettato l'opposizione ritenendo perfezionata la notifica per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale e, conseguentemente, irrilevante la dedotta nullità. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) error in iudicando e omesso esame di fatto decisivo, perché la notificazione era stata tentata in un luogo in cui egli non aveva residenza né domicilio; 2) violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, in combinato disposto con l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e art. 30 d.l. n. 78/2010, per mancata considerazione della necessità dell'invio della seconda raccomandata; 3) violazione dell'art. 2943 c.c., perché la sola spedizione della raccomandata CAD, mai ricevuta, non avrebbe interrotto la prescrizione essendo l'atto recettizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo decisivo e non esaminato il profilo della notificazione eseguita in un luogo diverso dalla residenza o dal domicilio del destinatario, questione già introdotta nel thema decidendum. Ha osservato che, nelle notificazioni semplificate ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, il regime degli adempimenti in caso di mancata consegna dipende dalla qualificazione dell'ipotesi come irreperibilità relativa o assoluta, ovvero dalla consegna a persona di famiglia o al portiere, in ragione del rinvio all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame della regolarità della notificazione e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    comunicazione della proposta del relatore e fissazione dell'udienza

    richiamato solo per la scansione del procedimento in camera di consiglio

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    norma evocata dal ricorrente per contestare la regolarità della notifica dell'avviso di addebito

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    regola la notificazione dell'avviso di addebito; il suo quarto comma rinvia all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973

  • art. 30 d.l. n. 78/2010

    richiamato dal ricorrente nel combinato disposto relativo alla disciplina dell'avviso di addebito

  • art. 2943 c.c.

    invocato per sostenere che la prescrizione si interrompe solo con un atto recettizio effettivamente conosciuto o comunque pervenuto al destinatario

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale disciplina applicabile, per effetto del rinvio dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, ai casi di mancata consegna dell'atto

Massime di principio

  • Nelle notificazioni dell'avviso di addebito eseguite secondo la procedura prevista dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la corretta qualificazione del caso concreto come irreperibilità relativa o assoluta è decisiva per individuare gli adempimenti ulteriori richiesti alla notifica.
  • Quando nel giudizio di merito sia stato dedotto che l'atto è stato notificato in un luogo diverso dalla residenza o dal domicilio del destinatario, il giudice d'appello non può omettere l'esame di tale profilo se esso è stato ritualmente introdotto nel thema decidendum.
  • L'omesso esame di una circostanza decisiva relativa alla regolarità della notificazione impone la cassazione della sentenza con rinvio per un nuovo scrutinio della validità della notifica e delle conseguenze sulla tempestività dell'opposizione.
  • In presenza di una censura sulla notificazione, la questione dell'eventuale effetto interruttivo della prescrizione resta assorbita fino a quando non sia accertata la regolarità dell'atto notificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.