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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40973/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda possessoria di reintegra proposta da alcuni comproprietari per ottenere la rimessione nel possesso esclusivo di una strada di loro proprietà e la rimozione di un cancello collocato dalla controparte lungo il confine. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo insussistente uno spoglio e non provato il possesso esclusivo della strada. In appello, la domanda è stata invece accolta: la corte territoriale ha ritenuto, sulla base della prova testimoniale, che la strada fosse stata da tempo utilizzata dai comproprietari e che la successiva chiusura mediante cancello avesse impedito l’uso del tracciato, integrando così uno spoglio del compossesso. La ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi: 1) violazione delle norme sul possesso e sulle prove, sostenendo che la corte d’appello avesse impropriamente valorizzato la precedente causa petitoria sulla servitù di passaggio, senza che in quel giudizio si fosse discusso dell’esercizio del transito; 2) violazione delle norme su possesso, spoglio e valutazione delle prove, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che mancasse prova del compossesso, dell’attualità del possesso, dell’elemento soggettivo dello spoglio e che l’apposizione del cancello non fosse di per sé un atto spoliativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la corte d’appello avesse attribuito efficacia vincolante o probatoria alla sentenza resa nel separato giudizio sulla servitù di passaggio, chiarendo che la decisione di merito si fondava autonomamente sulle deposizioni testimoniali. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva accertato, con valutazione di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, la sussistenza del compossesso della strada e lo spoglio conseguente all’apposizione del cancello, che aveva reso impossibile l’uso comune del tracciato. La Corte ha anche affermato che, in una domanda di reintegra nel possesso esclusivo, il giudice può qualificare la situazione di fatto come compossesso senza incorrere in ultrapetizione, poiché resta invariato il fatto costitutivo dell’azione, cioè il possesso. È stata infine disattesa la doglianza sull’omesso esame di fatto decisivo, perché il ricorso mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e a introdurre questioni non esaminate in appello. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    Definisce il possesso e viene richiamato per affermare che la tutela possessoria spetta anche al compossesso accertato in fatto.

  • art. 1168 c.c.

    È richiamato come norma sulla reintegrazione nel possesso, applicabile anche quando lo spoglio colpisca il compossesso.

  • art. 1170 c.c.

    È richiamato nel quadro delle azioni possessorie, ma la decisione si concentra sulla reintegrazione ex art. 1168 c.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, che resta riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per ribadire il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo, che la Corte esclude perché la censura attaccava la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nell’azione di reintegrazione nel possesso, lo spoglio può consistere in qualsiasi attività materiale che determini la privazione totale o parziale del possesso o del compossesso contro la volontà del possessore, anche quando la lesione derivi dall’installazione di un cancello che impedisca l’uso del bene.
  • Se l’attore chiede la reintegra nel possesso esclusivo, il giudice può accertare che la situazione di fatto integri invece un compossesso e concedere comunque la tutela possessoria, senza mutamento della domanda né ultrapetizione, perché resta immutato il fatto costitutivo dell’azione, cioè il possesso.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda il mancato esame di un fatto storico decisivo, non il dissenso sulla lettura delle prove o sulle deduzioni difensive.
  • Le questioni di diritto che presuppongono nuovi accertamenti di fatto, se non affrontate nel giudizio di merito, non possono essere introdotte direttamente in cassazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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