Cassazione Civile, Ordinanza n. 38250/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva negato l'indennità di fine rapporto richiesta dall'agente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di agenzia intercorsi tra le parti in periodi distinti. L'agente aveva agito per ottenere l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e l'indennità di mancato preavviso. I giudici di merito avevano respinto le domande: avevano ritenuto distinto il secondo rapporto rispetto al primo, avevano considerato nulla una clausola novativa e non abdicativa, come mera quietanza a saldo, e avevano escluso il diritto all'indennità di preavviso perché la cessazione era dipesa dalla condotta dell'agente. In cassazione il ricorrente ha impugnato solo il rigetto della domanda di indennità di fine rapporto, denunciando: 1) violazione degli artt. 421, 437, 210 c.p.c. e 1751 c.c. per il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi e per il diniego della consulenza tecnica d'ufficio, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere interpretata anche come richiesta di esibizione documentale; 2) violazione dell'art. 329 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che egli avesse prestato acquiescenza sulla non novazione del secondo contratto e sulla continuità dei rapporti, con conseguente inutilità della consulenza contabile. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché la scelta di disporre la CTU è discrezionale e il ricorrente non aveva indicato una specifica e decisiva pista probatoria né una richiesta istruttoria officiosa puntuale; il secondo per difetto di specificità, non essendo stato adeguatamente trascritto l'atto di appello e risultando corretta la valutazione di acquiescenza tacita sulla parte della decisione non impugnata.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della domanda di indennità di fine rapporto dell'agente; la Corte non entra nel merito del diritto sostanziale perché il ricorso è dichiarato inammissibile
richiamato per censurare il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro; la Corte ribadisce che tali poteri sono discrezionali e il loro mancato uso è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione
richiamato insieme all'art. 421 c.p.c. sul potere istruttorio d'ufficio del giudice del lavoro, ritenuto non sindacabile nel caso concreto
richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di esibizione documentale; la Corte rileva la genericità della doglianza
richiamato per la questione dell'acquiescenza tacita alla parte della sentenza di primo grado non impugnata
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.
utilizzato per dichiarare il difetto di specificità del secondo motivo di ricorso, in mancanza di adeguata trascrizione dell'atto di appello
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
indicato come possibile parametro di censura del mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, nei limiti del vizio motivazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza processuale
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il potere del giudice di disporre consulenza tecnica d'ufficio e mezzi istruttori officiosi è discrezionale; il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, ma solo nei limiti di un vizio motivazionale adeguatamente prospettato.
- Chi deduce in cassazione il mancato uso dei poteri istruttori officiosi deve indicare specificamente gli atti e i fatti che dimostrino l'esistenza di una pista probatoria seria e decisiva, nonché la specifica richiesta formulata nel giudizio di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è una prova in senso proprio, ma un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice; il suo diniego può essere desunto anche implicitamente dal contesto motivazionale della decisione.
- La censura per violazione dell'art. 329 c.p.c. richiede una precisa dimostrazione della parte della sentenza asseritamente impugnata e di quella non impugnata; un generico richiamo all'"appello implicitamente proposto" non basta a superare un accertamento di acquiescenza tacita.
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono rispettare un rigoroso onere di specificità e di trascrizione degli atti rilevanti, pena l'inammissibilità.
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