Cassazione Civile, Sentenza n. 6861/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con cui, su richiesta del Comune di Roma ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, era stata modificata la categoria catastale della sua unità immobiliare, con passaggio dalla classe 2 alla classe 4 e attribuzione di una nuova rendita. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza n. 8601/2016 depositata il 16 dicembre 2016, aveva rigettato l’appello, ritenendo sussistenti i presupposti della revisione e adeguata la motivazione dell’atto. In cassazione il contribuente ha articolato quattro motivi: con il primo ha contestato che il riclassamento potesse fondarsi sulla sola appartenenza dell’immobile a una microzona e su generici riferimenti al mutamento del tessuto urbano, senza specifici elementi relativi all’unità; con il secondo ha denunciato la mancata allegazione all’avviso degli atti richiamati e la violazione degli obblighi di motivazione, trasparenza e cooperazione; con il terzo ha dedotto la lesione del diritto di difesa e delle garanzie del giusto processo; con il quarto ha sostenuto che la revisione basata sui soli mutamenti generali della microzona fosse contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendo decisiva l’insufficienza della motivazione dell’avviso sia sui presupposti della riclassificazione di massa sia sui criteri di applicazione alla singola unità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Ha stabilito che, nella revisione ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l’Amministrazione deve indicare e provare in modo chiaro, preciso e analitico, da un lato, i presupposti che rendono anomala la microzona e i dati, le fonti, i criteri e i metodi usati per determinare i valori medi e il loro scostamento; dall’altro, i parametri e i criteri con cui il riallineamento zonale è tradotto nella rendita della singola unità. Nel caso concreto l’avviso non indicava i dati e i metodi impiegati per determinare i quattro valori medi richiesti, né spiegava come la maggiore divaricazione zonale giustificasse il passaggio dalla classe 2 alla classe 4; le lacune non erano state colmate in giudizio. Le spese dell’intero procedimento sono state compensate in ragione della complessità della vicenda e della controvertibilità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
Ne consegue che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare, e preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, e quindi di provare i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare.
La revisione per microzone comporta due distinti oneri motivazionali e probatori: dimostrare i presupposti fattuali dell’anomalia della microzona e illustrare i criteri con cui la riclassificazione è applicata alla singola unità immobiliare.
art. 1, comma 336, L. n. 311/2004
Altra ipotesi è quella prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336 e riguarda il classamento di immobili non dichiarati ovvero di immobili che abbiano subito variazioni edilizie non denunziate.
La disposizione individua una distinta ipotesi di revisione del classamento, riferita a immobili non dichiarati o interessati da variazioni edilizie non denunciate; i presupposti di questa procedura non sono intercambiabili con quelli della revisione per microzone.
art. 3, comma 58, L. n. 662/1996
La prima è quella prevista dalla L. n. 562 del 1996, art. 3, comma 58, secondo cui il Comune può chiedere l’intervento dell’Agenzia delle entrate per ottenere la revisione del classamento di un immobile, sia quando il classamento stesso risulti non aggiornato sia quando esso risulti palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche.
La revisione prevista da questa disposizione è autonoma rispetto a quella per microzone e si fonda sull’obsolescenza del classamento o sulla sua palese incongruità rispetto a immobili similari con le medesime caratteristiche.
art. 2, comma 1, D.P.R. n. 138/1998
Per il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2, comma 1, la microzona è una porzione del territorio comunale, spesso coincidente con l’intero Comune, che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane; in ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti.
La microzona è definita attraverso l’omogeneità territoriale e immobiliare dei caratteri indicati dalla norma; tale perimetrazione è presupposto della revisione per microzone.
Le considerazioni sopra esposte portano ad accogliere l’originario ricorso del contribuente non essendo necessari ulterior accertamenti in fatto (art. 384 c.p.c., comma 2).
La Corte può accogliere direttamente nel merito il ricorso originario quando, una volta cassata la decisione impugnata, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Le diverse procedure di revisione del classamento catastale hanno presupposti, condizioni e finalità distinti: l’Amministrazione che abbia avviato una specifica procedura non può legittimare in giudizio la pretesa invocando presupposti propri di una procedura diversa, né sostituire in corso di causa la causa giustificativa indicata nell’atto.
- Nella revisione parziale del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il provvedimento deve identificare in modo rigoroso i presupposti dell’anomalia della microzona, indicando le fonti dei dati, i metodi di rilevazione ed elaborazione, i criteri applicati e le date di riferimento, così da consentire al contribuente un controllo effettivo e una contestazione in fatto e in diritto.
- La mera indicazione sintetica dello scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale della microzona, o la sola esposizione dei risultati numerici, non soddisfa l’obbligo di motivazione se non sono esplicitati i dati e i metodi che li hanno prodotti. Anche eventuali fattori urbanistici o inferenziali utilizzati per stimare l’incremento di valore devono essere specificati e provati.
- La revisione per microzone mira al riallineamento perequativo dei rapporti tra valori medi di mercato e valori catastali e non consente, di per sé, di correggere errori originari nella rendita della singola unità o di aggiornarla per migliorie edilizie individuali.
- Una volta dimostrati i presupposti della revisione della microzona, l’Amministrazione deve motivare anche il passaggio dalla riclassificazione generale alla nuova rendita della singola unità, indicando i criteri, i dati e le operazioni che giustificano la variazione concreta. La mancata spiegazione del collegamento tra scostamento zonale e nuova classe o rendita rende l’avviso illegittimo.
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